In particolare si tratta della Funzione visiva e del parametro acutezza visiva per lontano, contenuta nella Tabella A allegata al decreto del Ministro dell’interno 5 febbraio 2002.
Il nuovo articolo 1 del DM 3 novembre 2003 (come modificato dal recente DM 29 maggio 2013) sostituisce i riferimenti alla Funzione visiva richiedendo per l’acutezza visiva per lontano che il Visus naturale sia inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi o inferiore a 5/10 in un occhio. Nel caso di visus naturale inferiore a questi valori è ammessa la correzione con lenti, purché il visus corretto raggiungibile non sia inferiore a 14/10 complessivi con almeno 6/10 nell’occhio che vede meno; la differenza tra le due lenti non deve essere superiore a tre diottrie.
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