Impianti di benzina: un decreto sui requisiti dei distributori con recupero vapori

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Con decreto 27 dicembre 2017 del Ministero dell’Interno si indicano i requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori.
Vediamo di seguito le regole di prevenzione incendi da seguire, le indicazioni circa la realizzazione e utilizzo di distributori/sistemi di recupero in sicurezza antincendio (e l’eventualità dell’uso di prodotti antincendio in questi contesti) e le abrogazioni alle previgenti disposizioni e al Testo Unico ambiente.

Campo di applicazione
Il decreto si applica (art. 1) ai distributori degli impianti di distribuzione di benzina, attrezzati con sistemi di recupero dei vapori prodotti durante le operazioni di rifornimento, che prevedono il trasferimento dei vapori stessi in un impianto di deposito presente presso l’impianto di distribuzione di benzina (come previsto dall’art. 277, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Regole di prevenzione incendi
Ai fini della prevenzione incendi e della sicurezza di persone e beni contro i rischi di incendio, i distributori e i sistemi di recupero vapori vanno gestiti in modo da minimizzare le cause di incendio ed esplosione, limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno degli impianti o ad edifici od aree limitrofe, e assicurare la possibilità che gli occupanti lascino indenni le aree degli impianti, oltre a garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Inoltre, i requisiti di installazione dei medesimi devono essere conformi alla direttiva 2014/34/UE (concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva).

Conformità dei distributori/sistemi di receupero
All’art. 3 del DM 27/12/2017 si ricorda che distributori e sistemi di recupero vapori devono essere conformi al D.Lgs. n.85/2016 (che attua la direttiva 2014/34/UE) e devono essere realizzati secondo la regola dell’arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. Inoltre, devono essere provvisti di marcatura CE e della relativa dichiarazione di conformità ai sensi del D.Lgs. n.85/2016, marcatura che attesti che il distributore è costruito in conformità all’analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi delle direttive comunitarie e delle norme applicabili.
Una previsione specifica poi al punto 3 dell’art. 3 del DM 27/12/2017 per quelle installazioni ricadenti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (all I del D.P.R. 151/2011) i distributori per l’erogazione di benzina, comprensivi dei sistemi di recupero dei vapori, si considerano costruiti in conformità al D.Lgs. n.85/2016 se provvisti di marcatura CE di cat. 2 essendo la zona interna al distributore, di regola, classificata ai fini della sicurezza come zona 1: in caso di utilizzo di diversa categoria va specificato nel DVR ai fini del controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Impiego di prodotti antincendio
Quanto all’impiego di prodotti antincendio nel campo di applicazione del decreto: essi vanno:
-identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
-qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
-accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

Abrogazioni e disposizioni finali
Il Decreto entra in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (avvenuta il 5 gennaio 2018) e rende così inapplicabile l’art. 5 comma 1 del DM 16/5/1996 che indica di cosa devono essere provvisti i distributori per l’erogazione dei liquidi di categoria A e B; l’articolo fu sostituito dal DM 27/1/2006 di cui resta salva solo la lettera C) limitatamente agli impianti di distribuzione di benzina che richiede il “collaudo in sede locale dell’intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto”.)
Inoltre, sempre a partire dall’entrata in vigore del Decreto 27/12/2017 non si applica il punto 3 dell’allegato VIII (Impianti di distribuzione di benzina) alla parte V (Norme in materia di qualità dell’aria ed emissioni) del Testo Unico ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Il punto 3 riguarda i Requisiti costruttivi e di installazione degli impianti di distribuzione di benzina.

Riferimenti normativi:
DECRETO 27 dicembre 2017 del MINISTERO DELL’INTERNO
Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori.
(GU n.4 del 5-1-2018)

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Redazione InSic

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