Impianti di climatizzazione: chiarimenti VV.F. al DM 10 marzo 2020

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Dal Corpo VVF una circolare DCPREV 9833 del 22-07-2020 (in allegato) di commento al DM 10 marzo 2020 (in vigore dal 18 giugno u.s.) che aggiorna le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi, in particolare quelle che consentono, per le macchine e apparecchiature facenti parte degli impianti di climatizzazione e condizionamento inserite nelle attività regolamentate dalle regole tecniche, la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici.

Finalità antincendio del Decreto 10 marzo 2020 sugli impianti di climatizzazione e condizionamento – chiarimenti

Il decreto 10 marzo 2020;
• consente la possibilità di utilizzo, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, di macchine equipaggiate con refrigeranti classificati Al o A2L, superando così il vincolo di utilizzo di soli fluidi non tossici o non infiammabili;
• ribadisce che la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti deve essere fatta a regola d’arte, quindi rispettando le regole e le norme applicabili;
• ribadisce che gli impianti di climatizzazione e condizionamento sono impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi.

Decreto 10 marzo 2020: possibile installare unità contenenti fluidi A1 o A2L?

La Direzione Centrale VVF chiarisce che,ai sensi del DM 10 marzo 2020 è possibile:
• l’impiego di fluidi classificati Al o A2L e
• installazione sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla regola dell’arte (ad esempio: serie delle norme tecniche UNI EN 378), di unità interne contenenti anche questi fluidi (ci si riferisce in particolare agli impianti ad espansione diretta, tra cui anche gli impianti VRF- Variable Refrigerant Flow).

Decreto 10 marzo 2020: quale documentazione antincendio presentare?

Secondo i Vigili del fuoco, alla luce del Decreto 10 marzo 2020, la documentazione tecnica deve comprendere:
• in caso di valutazione del progetto ai fini del rilascio del parere di conformità antincendio, la “specifica dell’impianto”, con indicazione del fluido utilizzato e delle caratteristiche di installazione delle macchine, dimostrando il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza dell ‘installazione tecnica in conformità alla regola dell’arte applicabile;
• in caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la documentazione prevista al punto 3.2 dell’Allegato II del decreto 7 agosto 2012 (dichiarazione di conformità) comprensiva del manuale di uso e manutenzione da inserire nel fascicolo antincendio dell’attività.

Decreto 10 marzo 2020: cosa succede in caso di modifica degli impianti in attività esistenti e quale documentazione allegare?

Secondo i Vigili del fuoco, e alla luce del DM 10 marzo 2020 per le attività esistenti:
1. l’eventuale riconversione degli impianti con fluidi A1 è considerata modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio: pertanto, in accordo all’art. 4, comma 8, del decreto 7 agosto 2012, dovrà essere documentata al Comando all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Alla documentazione del rinnovo dovrà essere allegata
• la dichiarazione di conformità dell’impianto riconvertito
• il manuale di uso e manutenzione deve essere disponibile presso la sede dell’attività stessa.

2. l’eventuale riconversione degli impianti con fluidi A2L è considerata, invece, una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio e, nel caso in cui non comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, si rimanda alle procedure previste dall’art. 4, comma 7 del decreto 7 agosto 2012
Alla documentazione della SCIA dovrà essere allegata,
• dichiarazione di non aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza a firma di tecnico abilitato
• dichiarazione di conformità dell’impianto riconvertito
• il manuale di uso e manutenzione dell’impianto dovrà essere reso disponibile presso l ‘attività.

Circolare DCPREV 9833 del 22-07-2020

recante indicazioni sui principali elementi di novità introdotti dal DM 10 marzo 2020 per gli impianti di climatizzazione
(in allegato)

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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