Impianti di protezione attiva, la nuova regola tecnica

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Nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2012, recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” che disciplina la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora siano previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi.
Il decreto entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In particolare, il decreto si riferisce agli impianti di nuova costruzione ed a quelli già esistenti, se oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, ma non si applica alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante e in specifiche attività definite all’articolo 2 e regolamentate in altri atti normativi, quali
-il DPR 30 giugno 1995, n. 418 recante “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”;
-il DPR 24 ottobre 2003, n, 340, recante “Regolamento recarne disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione”;
-il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20 maggio 1992, n. 569, recante “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”;
-il decreto interministeriale13 ottobre 1994 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m” e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg”;
-il decreto ministeriale18 maggio 1995, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi dì soluzioni idroalcoliche”;
-il decreto ministeriale 24 maggio 2002, recante “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti dì distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”
-il decreto interministeriale, del 14 maggio 2004, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m “.

Il decreto contiene in allegato la regola tecnica che indica i parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti e che sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. Gli enti e i privati, responsabili delle attività in cui sono installati gli impianti, hanno l’obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l’individuazione dei parametri e delle caratteristiche.

La regola tecnica contiene termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di prevenzione incendi, fornisce indicazioni su progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti di protezione attiva e si concentra anche sulla documentazione ai fini del controllo di prevenzione incendi, in base all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ” agosto 2011, n. 151, distinguendo quelli realizzati secondo le norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea e gli impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio (punto3.2). Disposizioni specifiche riguardano poi la rete idranti (punto 4 della Regola tecnica) e gli impianti sprinkler (punto 5)
Il punto 6 riguarda infine le disposizioni per gli altri impianti di protezione attiva contro l’incendio, con riferimento a quelli di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di controllo del fumo e dei calore, nonché altri impianti di estinzione o controllo dell’incendio.

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Redazione InSic

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