Il decreto entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In particolare, il decreto si riferisce agli impianti di nuova costruzione ed a quelli già esistenti, se oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, ma non si applica alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante e in specifiche attività definite all’articolo 2 e regolamentate in altri atti normativi, quali
-il DPR 30 giugno 1995, n. 418 recante “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”;
-il DPR 24 ottobre 2003, n, 340, recante “Regolamento recarne disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione”;
-il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20 maggio 1992, n. 569, recante “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”;
-il decreto interministeriale13 ottobre 1994 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m” e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg”;
-il decreto ministeriale18 maggio 1995, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi dì soluzioni idroalcoliche”;
-il decreto ministeriale 24 maggio 2002, recante “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti dì distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”
-il decreto interministeriale, del 14 maggio 2004, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m “.
Il decreto contiene in allegato la regola tecnica che indica i parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti e che sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. Gli enti e i privati, responsabili delle attività in cui sono installati gli impianti, hanno l’obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l’individuazione dei parametri e delle caratteristiche.
La regola tecnica contiene termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di prevenzione incendi, fornisce indicazioni su progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti di protezione attiva e si concentra anche sulla documentazione ai fini del controllo di prevenzione incendi, in base all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ” agosto 2011, n. 151, distinguendo quelli realizzati secondo le norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea e gli impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio (punto3.2). Disposizioni specifiche riguardano poi la rete idranti (punto 4 della Regola tecnica) e gli impianti sprinkler (punto 5)
Il punto 6 riguarda infine le disposizioni per gli altri impianti di protezione attiva contro l’incendio, con riferimento a quelli di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di controllo del fumo e dei calore, nonché altri impianti di estinzione o controllo dell’incendio.
Allegati
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