La progettazione e installazione di un impianto di videosorveglianza sono fasi delicate che non possono prescindere dal rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. L’articolo di Paolo G. Piccioli (Senior Security Manager & Security Coach) su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.4/2019 ci spiega cosa cambia alla luce del nuovo Regolamento Europeo della Privacy. L’articolo approfondisce i requisiti tecnico-operativi per la progettazione e la gestione dei sistemi TVCC in termini di acquisizione e memorizzazione delle immagini e protezione dei dati acquisiti con cenni all’addestramento del personale autorizzato al trattamento dei dati.
Sull’argomento suggeriamo l’abstract dell’articolo: “Videosorveglianza ed esigenze di sicurezza. L’impatto del GDPR” di Paolo G. Piccioli (Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.2/2019).
L’efficacia dei sistemi di videosorveglianza nella prevenzione di eventi criminosi è innegabile ma molto dipende da come essi vengono progettati e installati, dal soddisfacimento di precisi requisiti funzionali e operativi e dall’affidabilità che sono in grado di fornire, tenendo anche conto dell’avanzamento tecnologico.
Con l’entrata in vigore del General Data Protection Regulation, le attività da svolgere per realizzare un impianto TVCC “a regola d’arte”, da impiegare in applicazioni di sicurezza, non cambiano radicalmente rispetto al passato ma sono soggette a un disciplinare più rigoroso e passibili di sanzioni di significativo impatto economico: appare, quindi, opportuno che l’impegno di preventiva pianificazione tecnica e funzionale sia ispirato non soltanto da mere esigenze di sorveglianza e sicurezza ma anche di effettiva e idonea tutela della privacy dei soggetti sottoposti a ripresa, dato che le immagini possono costituire a tutti gli effetti un dato personale e, di conseguenza, vanno raccolte e trattate nel rispetto dei principi generali enunciati nel GDPR.
La formalizzazione dell’iter progettuale di un sistema di videosorveglianza in un documento di sintesi che illustri e giustifichi le scelte adottate risulta, peraltro, particolarmente efficace per soddisfare il requisito primario di rendicontazione e responsabilizzazione (“accountability”) previsto in capo al titolare del trattamento, qualora debba dimostrare di aver attuato misure tecniche e organizzative adeguate e conformi al GDPR. Insieme ai principi di adeguatezza, trasparenza e pertinenza, si tratta di una delle novità più significative introdotte dal GDPR.
Riferimenti bibliografici:
Impianti di videosorveglianza.
Pianificazione e progettazione alla luce del nuovo Regolamento Europeo
Paolo G. Piccioli
Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n. 2/2019
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