Impianti GNC: modifiche alla norma tecnica antincendio

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Con Decreto del Ministero dell’Interno del 12 marzo 2019 vengono apportate diverse modifiche al decreto 24 maggio 2002, norma tecnica di riferimento per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.
Il decreto di modifica si è reso necessario in quanto già con decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, in attuazione della direttiva 2014/94/UE sulle infrastrutture per i combustibili alternativi, si stabiliva (art. 18 comma 2) la pubblicazione (entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore) di un decreto che facilitasse lo sviluppo della modalità self-service per gli impianti di distribuzione del GNC.
Fra le novità: l’estensione della videosorveglianza sugli impianti non presidiati, la formazione per usufruire della modalità self-service attraverso un addestramento sul corretto utilizzo del distributore in modalità self-service, previa registrazione dell’utente in uno specifico portale ministeriale.

Modifiche del provvedimento

Il decreto sostituisce completamente il testo del punto 2.7.5. (Apparecchi di distribuzione automatici), il paragrafo 4.5. (Segnaletica di sicurezza) e il paragrafo 4.7 (Funzionamento in modalità self-service), Punto 4.7.1 (Istruzioni per gli utenti del distributore self-service).

Il punto 2.7.5- Apparecchi di distribuzione automatici (titolo II, paragrafo 2.7)

Il nuovo punto 2.7.5 richiede che gli apparecchi distributori di gas naturale siano provvisti di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 (rimosso il riferimento al DPR n.126/1998).
Devono essere dotati di pistola di erogazione conforme a quanto specificato dal regolamento ECE-ONU R110 (rimosso il richiamo precedente alla norma ISO 14469-1).
Maggiormente specificati, poi, i caratteri del pulsante di ritenuta che comanda l’erogazione del gas: prima si parlava di rilascio del dispositivo che determina l’immediato blocco dell’erogazione; ora si specifica che: «L’eventuale successiva pressione dello stesso pulsante deve bloccare immediatamente l’erogazione del gas”. E ancora, sul pulsante “deve essere posizionato ad adeguata distanza dall’apparecchio di distribuzione in uso, comunque non inferiore alla lunghezza della manichetta di carico del veicolo, e collocato in modo da consentire all’utente una completa visione dell’apparecchio di distribuzione al fine del controllo della regolare erogazione”.
Ulteriore precisazione per il sistema di comunicazione remoto: si trova sia negli impianti self-service non presidiati che in quelli presidiati ma, si precisa, “in zona sicura posta ad adeguata distanza dagli apparecchi di distribuzione, comunque in posizione tale da garantire una completa visione dell’apparecchio stesso».

Il paragrafo 4.5. – Segnaletica di sicurezza

Nel nuovo paragrafo si sostituisce il riferimento al D.Lgs. n. 443/1996 con il riferimento al Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) per la disciplina della segnaletica (che deve essere sempre idonea e riproducente uno schema di flusso dell’impianto gas ed una planimetria dell’impianto di distribuzione).
Riscritte anche le indicazioni da riportare sulla cartellonistica che ora deve indicare:
«…omissis
a) è vietato accedere al rifornimento ai veicoli che non sono in possesso dei requisiti richiesti per la circolazione, compresi gli aspetti relativi alla omologazione delle bombole installate e alle relative verifiche periodiche;
b) nell’area, nel raggio di 6 metri dal perimetro dell’apparecchio di distribuzione, anche all’interno dell’abitacolo, è vietato:
b.1) utilizzare apparati non adeguatamente protetti dal rischio d’innesco, ivi compresi i telefoni cellulari;
b.2) fumare, anche con sigaretta elettronica;
b.3) accendere o utilizzare fiamme libere.
Ulteriore cartellonistica deve indicare le istruzioni inerenti:
c) il comportamento da tenere in caso di emergenza;
d) la posizione dei dispositivi di sicurezza;
e) le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l’impianto come, ad esempio, l’azionamento dei pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi antincendio;
f) l’avvertenza che il veicolo può essere messo in moto soltanto dopo che la pistola di erogazione sia stata disinserita.»
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Il paragrafo 4.7 – Funzionamento in modalità self-service

Fra le altre importanti novità: il paragrafo 4.7 prevede negli spazi non presidiati che gli impianti siano dotati di un sistema di videosorveglianza, con registrazione delle immagini in conformità alla normativa vigente, che consenta la visione dell’apparecchio di distribuzione, della zona di rifornimento dei veicoli e, in aggiunta rispetto al passato, anche della targa e del veicolo che ha effettuato il rifornimento.
Si aggiunge che «il sistema deve essere in grado di archiviare opportunamente le immagini, per un tempo conforme alle disposizioni di legge, in modo tale che possano essere consultate esclusivamente dagli organi di controllo nell’ambito delle attività di competenza».
Si richiede inoltre, che gli impianti non presidiati siano dotati di un sistema di riconoscimento dell’utente, che viene identificato mediante l’inserimento dello strumento di pagamento elettronico che fornisce il consenso all’erogazione dell’apparecchio di distribuzione asservito al dispositivo self-service (in precedenza si parlava dell’attivazione di apposite schede a riconoscimento elettronico rilasciate dai gestori o da altri soggetti, previa verifica del possesso di specifici requisiti).
Un ulteriore novità è rappresentata dalla previsione che, sempre in impianti non presidiati, gli utenti che intendono usufruire della modalità self-service, debbano essere «preventivamente istruiti in merito alle modalità di effettuazione del rifornimento self-service, ai rischi ad esso connessi, nonché alle avvertenze, limitazioni, divieti e comportamenti da tenere in caso di emergenza, alle conseguenze relative a comportamenti scorretti o non permessi ed essere registrati all’interno di una specifica banca dati».
Questa registrazione avverrà con modalità individuate dal Ministero dell’interno, condivise con i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, su un portale telematico presente sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In alternativa la registrazione può essere effettuata su portale telematico implementato da una società regolata dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che opera nel settore delle infrastrutture del gas presente su tutto il territorio nazionale, oppure sul portale di un sito internet di un organismo che opera nel settore delle infrastrutture del gas presente su tutto il territorio nazionale, previo assenso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In nuovo punto 4.7 dettaglia poi i modi con cui realizzare questa istruzione agli utenti: può essere effettuata presso un distributore di gas naturale per autotrazione con impianto self-service a cura del gestore o di personale dallo stesso delegato, che deve prevedere anche un addestramento sul corretto utilizzo del distributore self-service e deve essere accompagnata da apposito opuscolo dimostrativo, oppure effettuata avvalendosi di un “tutorial”, almeno in lingua italiana ed inglese, disponibile sul portale precedentemente citato.
In entrambi i casi l’utente dovrà dichiarare di essere stato adeguatamente istruito sulle modalità di effettuazione del rifornimento self-service e dei rischi connessi, sulle avvertenze, limitazioni, divieti e comportamento da tenere in caso di emergenza (si veda nel dettaglio il nuovo punto).
Inoltre, l’utente dovrà essere guidato nella fase operativa di rifornimento mediante specifica cartellonistica (vedi paragrafo sopra commentato).
In fase di utilizzo degli impianti, spiega il nuovo Punto 4.7, gli utenti devono, in due fasi successive:
• dichiarare sotto la propria responsabilità di essere stati adeguatamente istruiti, e che i veicoli destinati al rifornimento sono in possesso dei requisiti per la circolazione nel rispetto delle disposizioni vigenti, compresi gli aspetti relativi alla omologazione delle bombole installate e alle relative verifiche periodiche;
• dichiarare di utilizzare personalmente lo strumento elettronico di pagamento, identificativo per la modalità self-service per il rifornimento, confermando ulteriormente, prima di iniziare l’erogazione del carburante, le precedenti dichiarazioni sulla istruzione e i requisiti del veicolo, assumendosi ogni responsabilità conseguente all’utilizzo non consentito dell’impianto.

Punto 4.7.1 Istruzioni per gli utenti del distributore self-service

Nella sostituzione del punto 4.7.1 si richiede che la cartellonistica presente vicino agli apparecchi di distribuzione sia redatta in almeno due lingue, italiano e inglese (prima non veniva specificato) e indichi che il prodotto distribuito è gas naturale compresso GNC; che il rifornimento è consentito se il veicolo è dotato di connettore di tipo unificato in accordo UN-ECE R110. Inoltre, deve indicare il divieto di effettuare il rifornimento self-service agli utenti non preventivamente abilitati, di riempire recipienti mobili (bombole), rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con più carburanti.
Restano ferme le previsioni precedenti circa il contatto con il personale addetto attraverso il previsto sistema di segnalazione (negli impianti presidiati); la richiesta di assistenza all’operazione di erogazione o in caso di necessità tramite apposito pulsante. Vengono poi dettagliate in modo più completo le operazioni di erogazione (spegnimento del motore, divieto di allontanarsi durante il rifornimento, rimozione del cappuccio antipolvere dal connettore, collegamento/scollegamento della pistola di erogazione).

Riferimenti normativi

DECRETO 12 marzo 2019 del MINISTERO DELL’INTERNO
Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante: «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione».

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Redazione InSic

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