Ministero del Lavoro

Interpelli: nove quesiti per il Ministero del Lavoro

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Il Ministero del Lavoro ha resa nota la pubblicazione di nove nuovi interpelli in materia di sicurezza sul lavoro: molti i temi, dalla sicurezza degli operatori aerei alla sorveglianza sanitaria, dalla segnaletica per cantieri stradali alle piattaforme da cantiere, dalla presenza di RLS nelle aziende con soci lavoratori alla formazione e informazione di RSPP e addetti al soccorso.
Ne riportiamo un estratto della pronuncia della Commissione Interpelli. Prossimamente realizzeremo un’analisi dei singoli interpelli

Interpello del 25/10/2016 – n. 11/2016
destinatario: UIL Trasporti
istanza: La valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree.
La Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, ad esempio, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta.

Interpello del 25/10/2016 – n. 12/2016
destinatario: Regione Toscana
istanza: Applicazione dell’art. 109 (recinzione di cantiere) del d.lgs. n. 81/2008 nel caso di cantieri stradali.
La segnaletica e delimitazione di cantiere previste dal Codice della Strada hanno le funzioni espressamente ivi previste e sono cosa diversa dalla recinzione di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 81/2008. Tuttavia, ove la delimitazione di cui sopra abbia le caratteristiche di “impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni’, la stessa deve considerarsi idonea anche ai fini del sopracitato articolo.

Interpello del 25/10/2016 – n. 13/2016
destinatario: Regione Toscana
istanza: Possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso.
L’allegato XV punto 4.1 lett. b) del Testo Unico di Sicurezza , prevede che la stima dei costi contenga anche le misure preventive e protettive previste nel PSC per lavori interferenti. Tali misure comprendono, tra l’altro, le attrezzature di lavoro, definite al punto 1.1.1 lett. d) come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro ed elencate in modo non esaustivo nell’allegato XV.1 e comprendenti: le gru, autogrù, argani, elevatori ecc.
Si ritiene pertanto che la PLE sia da inserire nella stima dei costi per la sicurezza nel caso in cui il coordinatore la ritenga misura preventiva e protettiva per lavori interferenti.

Interpello del 25/10/2016 – n. 14/2016
destinatario: USB
istanza: Oneri visite mediche ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008.
I costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro.

Interpello del 25/10/2016 – n. 15/2016
destinatario: Regione Lazio
istanza: Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale.
Come già indicato nell’interpello n. 5/2016, per i medici di continuità assistenziale sussiste l’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria qualora svolgano la propria attività lavorativa “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro” rientrando, in tal caso, a pieno titolo nella definizione di lavoratore di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008.

Interpello del 25/10/2016 – n. 16/2016
destinatario: Regione Marche
istanza: Presenza del RLS nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori.
La Commissioneritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora “non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4” del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

Interpello del 25/10/2016 – n. 17/2016
destinatario: CNA
istanza: Applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi.
L’attività di soccorso stradale rientra a pieno titolo tra le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare di cui al Decreto interministeriale 4 marzo 2013, anche alla luce dell’esplicito richiamo alle situazioni incidentali all’interno del campo di applicazione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.
Pertanto, a giudizio della Commissione, i lavoratori che svolgono attività di soccorso stradale con apposizione di segnaletica temporanea nei casi previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 rientrano nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013.

Interpello del 25/10/2016 – n. 18/2016
destinatario: CNAPPC
istanza: Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità di formazione a distanza.
L’Accordo sancito il 26 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006 è stato abrogato dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 entrato in vigore il 3 settembre 2016.
Nel suddetto accordo viene consentito l’utilizzo della modalità e-learning solo per il Modulo A (punto 6.1) secondo i criteri previsti nell’Allegato II.

Interpello del 25/10/2016 – n. 19/2016
destinatario: Enea
istanza: Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso.
Qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell’orario di servizio, non è obbligato alla designazione degli addetti al primo soccorso, prevista dall’art. 18,comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, in quanto i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal DM 388/2003. Inoltre il datore di lavoro non è tenuto all’aggiornamento del personale infermieristico, come previsto dall’art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008…

L’elenco completo degli interpelli del 2016 è scaricabile alla seguente pagina.
In allegato i PDF dei sei ultimi interpelli di sicurezza sul Lavoro.
Gli interpelli da 5 a 10 del 2016.

Redazione InSic

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