Interpello Gruppi Elettrogeni: quando scattano i controlli VV.F.?

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Sul sito dei Vigili del fuoco (sezione Quesiti) è stata pubblicata la risposta ad un interpello (prot. n. 11358 del 24-07-2019) sui gruppi elettrogeni presso i ripetitori radio: due i quesiti, il primo riguarda le condizioni in base alle quali scatta l’obbligo di controllo dei VV.F. come previsto al p.to 49 del DPR 151/2011, il secondo riguarda gli adempimenti relativi alle cisterne e la loro assogettabilità ai controlli VV.F.

Il Quesito prot. n. 11358 del 24-07-2019

L’interpello prende a riferimento un’azienda che impiega 392 gruppi elettrogeni presso le proprie postazioni radio ripetitrici come generatori ausiliari di energia elettrica in caso d’interruzione della fornitura per guasti o manutenzioni.
La potenza elettrica dei gruppi elettrogeni varia tra i KVA 8 ed i KVA 1400. L’alimentazione dei gruppi avviene attraverso cisterne contenenti gasolio di capacità di 500 litri per quelle esterne (serbatoi con vasca di raccolta) e 2000/3000 litri per quelle interrate (generalmente doppia camera).
Si fa presente la prassi per la quale si esenta da Controllo Prevenzione Incendi (CPI) i gruppi con potenze elettrica inferiore ai 30 KVA, equivalenti a una potenza elettrica (complessiva) inferiore a KW 25 che, generalmente, impiegano motori con potenza meccanica superiore a KW 25. Per tutti quelli superiori a KVA 30 sono state presentate le relative pratiche di prevenzione incendio presso i Comandi competenti per area geografica.

Gruppi elettrogeni e normativa di riferimento

Con riferimento al DM 13 luglio 2011 (Regola tecnica sui gruppi elettrogeni) si parla di potenza nominale complessiva fino a KW 25 diversamente da quanto riportato nell’abrogato DM 22 ottobre 2007 che citata la “potenza elettrica complessiva”.
Pertanto qual è il criterio di riferimento per determinare la soglia da cui scaturisce l’obbligo di controllo dei VV.F.. come previsto al p.to 49 del DPR 151/2011 (visto che che il DM 13 luglio 2011 esclude dal suo campo di applicazione gruppi elettrogeni inseriti in ripetitori radio anche se di potenza superiore a 25 KW, pur riconfermando che sono soggetti al controllo dei W.F.)?
Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle cisterne si chiede conferma che il chiarimento emesso dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio recante il protocollo n. P2048/4188 sott 4 ed avente oggetto “Installazione Gruppi Elettrogeni fino a KW 25” rende esente gli adempimenti per le cisterne collegate a gruppi di potenza inferiore al predetto valore.

Interpello Gruppi elettrogeni: la risposta dei Vigili del Fuoco

Per la determinazione della potenza complessiva dei gruppi si può, in ogni caso, fare riferimento alla definizione di cui alla lettera q), del punto 1.1 della regola tecnica allegata al decreto 13 luglio 2011 le cui disposizioni, costituiscono un utile riferimento anche per le installazioni oggetto del quesito.
Quanto ai depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva non superiore a 25 kW si confermano i chiarimenti già fomiti in precedenza , che confermano la non assoggettabilità, in analogia a quanto stabilito per gli impianti di produzione di calore.

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Redazione InSic

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