Campo di applicazione della regola tecnica
L’articolo 4 definisce il campo di applicazione del decreto, ovvero gli interporti e relative attività di nuova realizzazione e gli interporti e alle relative attività affidatarie esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale o di ampliamento, successivi a predetta data, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
Gli interporti e le attività affidatarie incluse nell’elenco di cui all’Allegato I del DPR n. 151/2011, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, sono esentati dall’obbligo di adeguamento ai sensi dell’art. 4.3 (fatto salvo comunque il rispetto del punto 9 della regola tecnica) qualora:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del DL del Fare.
b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4, del decreto del DPR n. 151/2011
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3, del DPR n. 151/2011.
Termini per l’adeguamento
L’Art. 6 regola, come nel caso delle aerostazioni, le scadenze temporali per l’adeguamento degli interporti, che vanno adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio
entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del DPR n.151 (ovvero entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento 151/2011) per i punti:
3.2;
3.2.2;
4, limitatamente ai commi 4,7 e 9;
5, limitatamente ai commi 1,2, 3, 6 e 7;
7, limitatamente ai commi 1 e 2;
8;
9.
b) entro due anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i seguenti punti:
3.2.3;
3.2.4.
c) entro quattro anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i restanti punti della regola tecnica, escluso il punto 3.1, comma 1, le cui disposizioni non si applicano agli interporti e alle attività affidatarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’articolo 6.2, con riferimento all’art. 3 del DPR 151/2011 richiede che i progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché i progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dovranno indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza richiesti alle lettere a), b) e c)
Al termine degli adeguamenti e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (art. 4 del DPR 151/2011)
Riferimenti normativi
DECRETO 18 luglio 2014 del MINISTERO DELL’INTERNO
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidatarie.
(GU n.173 del 28-7-2014)
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