La sicurezza in caso di incendio nel controllo del pericolo di incidenti rilevanti

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Con la Seveso III il Legislatore ha inteso armonizzare i procedimenti relativi alla valutazione degli aspetti riguardanti il rischio industriale con quelli riguardanti la sicurezza in caso di incendio. Si osserva infatti che, in applicazione dell’Allegato L al D.Lgs. 105/15, tali aspetti devono essere documentati all’atto della predisposizione del rapporto di sicurezza distinguendo i casi in cui l’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi sia oggetto di analisi di rischio ovvero non sia individuabile come impianto o deposito secondo la definizione di cui all’art. 3 del D. Lgs. 105/15 stesso.

A seconda dei casi, quindi, le modalità di documentazione ai fini della sicurezza in caso di incendio cambiano e, affinché si raggiunga unitarietà e completezza, nelle informazioni riportate nei criteri per la redazione dei rapporti di sicurezza è necessario tenere in considerazione i principi propri della materia della sicurezza in caso di incendio.

L’articolo dell’Ing. Antonio Annecchini “La sicurezza in caso di incendio nel controllo del pericolo di incidenti rilevanti”, pubblicato sulla rivista Antincendio n.3/2018 parte dalla definizione di Impianto e Deposito alla luce della Seveso III e prende poi a riferimento l’Allegato L che ha regolamentato i processi amministrativi relativi alla semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi nei casi in cui gli impianti ed i depositi soggiacciano contemporaneamente sia al controllo dei rischi di incidente rilevante sia ai procedimenti di attestazione della conformità antincendi (D.P.R. 151/2011).
Passa poi a spiegare come regolamentare quelle attività soggette a controlli individuabili come impianti o depositi: occorre documentare le valutazioni, integralmente, secondo le procedure di cui all’Allegato C del D. Lgs. 105/15 (art. 3 ed art. 31 D. Lgs. 105/15, Allegato L D. Lgs. 105/15). Quanto alle attività non individuabili come impianti o depositi, l’autore rimanda al DM 7/8/2012.

Nelle conclusioni si afferma che con la nuova disciplina riguardante il controllo dei rischi di incidente rilevante, ed in particolare con l’Allegato L al D. Lgs. 105/2015, sono stati sostanzialmente armonizzati i procedimenti tecnici di valutazione che portano lo stabilimento ad ottenere, contestualmente, il parere tecnico conclusivo sul Rapporto di Sicurezza ed il Certificato di Prevenzione Incendi. Si armonizzano non soltanto i casi in cui l’attività soggetta ai controlli sia un impianto/deposito soggetto a rischi di incidente rilevante (attività soggetta ampliata) ma anche quei casi in cui l’attività soggetta, ancorché governata dal gestore, sia fuori dal campo di applicazione del D. Lgs. 105/2015.
In tale contesto risulta evidente come la codificazione di un iter di armonizzazione razionalizzi e semplifichi il procedimento unico che, oggi, li contiene entrambi.

Riferimenti bibliografici:
La sicurezza in caso di incendio nel controllo del pericolo di incidenti rilevanti
Rivista Antincendio

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Redazione InSic

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