Il decreto, all’articolo 1, apporta modifica all’articolo 1 comma 2 lettera a) del DM 19/08/1996: in base al nuovo articolo 1 comma 2, fra i luoghi esclusi dall’applicazione del decreto del 1996 figurano, alla lettera a) i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quando previsto nel titolo IX della regola tecnica allegata al decreto.
Oltre ad aver aggiunto il riferimento alla regola tecnica, il nuovo decreto interministeriale elimina il riferimento all’altezza di palchi e pedane per artisti, che, in base all’originaria versione del comma a) dovevano essere di altezza non superiore a 0,8 m per ottenere l’esclusione dalla applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi. Tale riferimento non era considerato rilevante dal Comitato centrale tecnico-scientifico di prevenzione incendi.
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