All’interno del Disegno di Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre” (C. 1836-A), trasmesso al Senato il 10 giugno scorso, si prevede una delega necessaria per il recepimento direttiva 2013/29/UE del parlamento e del Consiglio del 12 giugno 2013 che riguarda l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla messa a disposizione sul mercato degli articoli pirotecnici.
La direttiva lo ricordiamo (vedi l’approfondimento specifico) è una rifusione della precedente direttiva in materia, la Dir. 2007/23/CE, e va recepita entro il 30 giugno 2015. La direttiva fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato, e indica gli articoli esclusi dall’ambito di applicazione.
Si specifica che per questa direttiva valgono diversi termini di recepimento: la scadenza del 30 giugno 2015, per alcune delle definizioni di cui all’articolo 3 (definizioni), Articolo 4 “Libera circolazione” Articolo 5 “Messa a disposizione sul mercato” e Articolo 7 “Limiti di età e altre limitazioni” limitatamente alla previsione che riguarda altri articoli pirotecnici di categoria P1 per i veicoli, compresi i sistemi di airbag e di pretensionamento delle cinture di sicurezza, che non vengono messi a disposizione del pubblico, salvo laddove siano incorporati in un veicolo o in una sua parte staccabile.
Inoltre il termine del 30 giugno 2015 riguarda l’articolo “Obblighi dei fabbricanti” par 2-9, l’Articolo 9 Tracciabilità, Articolo 10 Etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli, l’articolo 11 “Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli”, gli artt 12-16 sugli obblighi degli importatori, distributori, operatori economici. Inoltre il termine di entrata in operatività della direttiva riguarda anche la Presunzione di conformità degli articoli pirotecnici Articolo 16, gli articoli 18-29 (comprese quindi le disposizioni in materia di notifica degli organismi di valutazione della conformità.
Il termine del 30 giugno 2015 riguarda poi gli allegati I Requisiti essenziali di sicurezza, II Procedure di valutazione della conformità e III Dichiarazione di conformità UE.
Invece, il recepimento è valido dal 3 ottobre 2013 per il paragrafo 4 dell’allegato I, che riguarda le condizioni per gli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2 e dei fuochi d’artificio di categoria F4 che a differenza degli articoli pirotecnici possono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto di lampo.
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