Il decreto dispone il “Recepimento della direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”.
L’atto contiene modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, il decreto con cui si da attuazione alla direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose. In particolare le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne è fatto divieto
-negli allegati A e B dell’ADR, che si applicano l a decorrere dal 1° gennaio 2013
– nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2013
– nei regolamenti allegati all’ADN (Accordo Europeo sul Trasporto Internazionale di Merci pericolose per via navigabile interna), applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013, cosi’ come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN.
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