Il 20 ottobre è entrato in vigore il D.M. 12/04/2019. Il decreto prevede l’obbligatorietà di applicazione del Codice di prevenzione incendi, emanato con D.M. 3/08/2015, nella progettazione, realizzazione ed esercizio di attività non normate (ricordiamo che con DM 18 ottobre 2019 si sostituisce integralmente l’allegato 1 del Codice di Prevenzione Incendi, inaugurando il “Nuovo” Codice di Prevenzione Incendi).
Con questa rilevante modifica nella normativa di prevenzione incendi è stato eliminato il cosiddetto “doppio binario” e cioè la possibilità di applicare, nella progettazione antincendio di talune attività, il Codice o in alternativa a questo i tradizionali criteri generali di prevenzione incendi. Il “doppio binario” permane ancora per alcune attività di tipo “civile”: attività di ufficio (D.M. 8/06/2016), attività ricettive turistico – alberghiere (D.M. 9/08/2016), autorimesse (D.M. 21/02/2017), attività scolastiche (D.M. 7/08/2017) ed attività commerciali (D.M. 23/11/2018).
D.M. 12/04/2019: cosa cambia per il Codice Antincendio
Il decreto entrato in vigore il 20 ottobre 2019, cioè 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pone fine dunque al periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per quelle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica di prevenzione incendi. Rimane, invece, ancora il “doppio binario” per cinque attività civili, sopra richiamate e comprese nel campo di applicazione del Codice, per le quali è anche disponibile una preesistente e specifica regola tecnica verticale.
Il decreto ha inoltre ampliato il campo di applicazione rispetto a quanto previsto dal precedente D.M. 3/08/2015. Infatti, le attività per le quali è obbligatoria l’applicazione del Codice sono ora 44 e per tali attività (ex non normate), il Codice è dunque l’unico riferimento progettuale.
Doppio binario: le attività escluse
L’obbligo riguarderà, in particolare, le attività di nuova realizzazione. Per le modifiche, anche parziali, delle attività esistenti, l’obbligo sussiste qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.
Risultano escluse dall’applicazione obbligatoria le seguenti attività:
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad esclusione degli asili nido;
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.
Per queste attività l’utilizzo del Codice resterà dunque un’opzione volontaria, in alternativa alle regole tecniche prescrittive preesistenti. Si sottolinea, infine, che il Codice può essere anche preso a riferimento per la progettazione di attività non soggette, e cioè sia per quelle al di sotto delle soglie previste in elenco allegato I al D.P.R. 151/2011, sia per tipologie non ricadenti in tale elenco.
Per approfondire
Codice di prevenzione incendi: eliminazione del “doppio binario” per la progettazione antincendio delle opere destinate ad attività non normate
Ing. Andrea Gattuso, Funzionario Vice Dirigente presso il Comando Vigili del fuoco di Reggio Calabria
Antincendio n.12/2019
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