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Codice di Prevenzione Incendi: le modifiche del DM 24 novembre 2021

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Con DECRETO 24 novembre 2021 il MINISTERO DELL’INTERNO apporta modifiche all‘Allegato 1 “Norme tecniche di prevenzione incendi” del Codice di prevenzione Incendi, decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015.

Le modifiche riguardano le 3 Sezioni G, S e V in cui è diviso l’Allegato: per la Sezione G si tratta della correzione di alcune definizioni, per la Sezione S vengono modificate o introdotte nuove tabelle. Alcune modifiche testuali riguardano anche la Sezione V (regole Tecniche verticali)

Entrano in vigore a trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (avvenuta in GU Serie Generale n.287 del 02-12-2021) e quindi a partire dal 1°gennaio 2022. Il Decreto non comporta modifiche per tutte quelle attività già progettate sulla base delle precedenti regole.

Modifiche al Codice di prevenzione Incendi: sezione Generalità

Nella sezione G – Generalità segnaliamo alcune sostituzioni di definizioni ai seguenti punti:

  • paragrafo G-17: il nuovo  punto “5. Quota del compartimento: dislivello tra il piano del compartimento ed il relativo piano di riferimento. In caso di compartimento multipiano si assume il dislivello che  determina le soluzioni più gravose (es. per il piano più elevato di compartimento fuori  terra, per il piano più profondo di compartimento interrato).”
  • paragrafo G.1.9 il nuovo comma 3: “3. Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è temporaneamente trascurabile il rischio d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano durante l’esodo; tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell’attività specificati, diversi dal luogo  considerato.”;
  • paragrafo G.1.9 il nuovo comma 14, “14. Uscita finale (o uscita d’emergenza): varco del sistema di esodo al piano di riferimento, che immette all’esterno su luogo sicuro temporaneo o luogo sicuro.”;

Cosa si intende per malfunzionamento e malfunzionamento previsto, secondo il Codice di prevenzione Incendi?

Il DM modifica le definizioni dei paragrafi G.1.18 i commi 7, 8 e 9

“7. Malfunzionamento: stato in cui apparecchi, sistemi di protezione o componenti non svolgono la funzione prevista.

Può accadere per diverse ragioni : la variazione di una caratteristica o di una dimensione del materiale o del pezzo lavorato, il guasto di uno o più elementi costitutivi di apparecchi, sistemi di protezione e componenti, per effetto di disturbi di origine esterna (es. urti, vibrazioni, campi elettromagnetici), per un errore o un’imperfezione nella progettazione (es. errori nel software), per effetto di un disturbo dell’alimentazione di energia o di altri servizi; per la perdita di controllo da parte dell’operatore (specialmente per le macchine a funzionamento manuale).

Malfunzionamento previsto: malfunzionamento (es. disturbi o guasti) di apparecchi, sistemi di protezione o componenti, che è noto si verifichi durante il normale utilizzo. 9. Malfunzionamento raro: tipo di malfunzionamento che è noto possa accadere, ma solo in rari casi. Ad esempio, due malfunzionamenti previsti indipendenti che separatamente non creerebbero il pericolo di accensione, ma che in combinazione creano il pericolo di accensione, sono considerati come un malfunzionamento raro.”;

Allegato I al Codice di Prevenzione Incendi: cosa contiene

L’Allegato I al Codice di Prevenzione Incendi contiene l’organizzazione delle principali norme tecniche di prevenzione incendi. È suddiviso in 4 Sezioni, una delle quali contiene le Regole Tecniche verticali.

Sezione G – Generalità

  • G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
  • G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
  • G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S –  Strategia antincendio

  • S.1 Reazione al fuoco
  • S.2 Resistenza al fuoco
  • S.3 Compartimentazione
  • S.4 Esodo
  • S.5 Gestione della sicurezza antincendio
  • S.6 Controllo dell’incendio
  • S.7 Rivelazione ed allarme
  • S.8 Controllo di fumi e calore
  • S.9 Operatività antincendio
  • S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Sezione V – Regole tecniche verticali

  • V.1 Aree a rischio specifico
  • V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
  • V.3 Vani degli ascensori

Sezione M – Metodi

  • M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
  • M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
  • M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.

Per orientarsi sui contenuti del Codice di Prevenzione Incendi

Suggeriamo la lettura delle pubblicazioni di INAIL sulle varie sezioni del Codice

Per approfondire sul Codice di Prevenzione Incendi e le Regole Tecniche Verticali:

Nuova normativa di prevenzione incendi: i prodotti EPC ed Informa

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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
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Antonio Mazzuca

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