Il caso prospettato alla Corte nella sentenza n. 50935 del 17 dicembre 2013 riguardava una pronuncia di primo grado con cui il tribunale di Vasto aveva condannato il proprietario di un’imbarcazione per aver omesso di provvedere alla revisione di due estintori già installati a bordo del suo motopeschereccio e alla predisposizione di altri due estintori prescritti dal regolamento di sicurezza contenuto nel DM. 5/08/2002, n. 218.
Il proprietario aveva proposto ricorso, sottolineando come in base al regolamento contenuto nel DM. 5/08/2002 n.218 sulle imbarcazioni devono essere installati estintori in base alla potenza del natante e alla capacità estinguente degli stessi. Ma nel corso del dibattimento che aveva portato alla pronuncia non si sarebbe acquisito alcun riscontro in ordine alla potenza dei motore del natante, ormeggiato in porto, e sarebbe stato controllato solo il numero degli estintori e non anche la capacità di estinzione degli stessi senza considerare che responsabile dell’osservanza delle norme era il comandante della motonave e non l’armatore dell’imbarcazione.
La Corte di Cassazione ricorda che ricade sul proprietario della nave e non sul solo comandante l’osservanza della disciplina, specificamente prescritta dagli artt. 10 e 16 del regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera di cui al DM infrastrutture e dei trasporti del 05/08/2002, n, 218, relativa alla dotazione di mezzi antincendio,(nel caso, estintori a schiuma o a polvere o a CO 2).
Secondo la ricostruzione della Corte, tale decreto prescrive un diverso numero di estintori la cui presenza è necessaria a bordo a seconda della potenza totale installata ed espressa in Kw e del numero dei locali presenti, in particolare essendo previsto un diverso numero in prossimità dell’apparato motore (uno ovvero due) a seconda che la potenza sia inferiore o superiore a 74.
La Corte, ritiene dunque che la sentenza di primo grado che considerava necessaria la presenza di quattro estintori a bordo, avrebbe dovuto tenere in conto la potenza dell’imbarcazione, nel caso di specie: non avendo specificato alcunché al riguardo, la sentenza va quindi annullata con rinvio per nuova motivazione.
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