Normativa antincendio per locali commerciali: tutto quello che devi sapere

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La RTV 8 “Attività commerciali” (D.M. 7 agosto 2017, successivamente sostituito dal D.M. 14 febbraio 2020) definisce i criteri di prevenzione incendi per i locali adibiti ad usi commerciali ovvero per quelle attività nelle quali sia prevista la vendita e l’esposizione di beni con superficie lorda superiore a 400 m2.

L’articolo tiene conto delle modifiche introdotte dal Decreto 24 novembre 2021 “Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi” inerenti la RTV 8.

Vanno inoltre considerate le modifiche apportate alle sezioni G ed S del “Codice di Prevenzione Incendi”.

RTV antincendio locali commerciali: campo di applicazione V.8.1

In linea con l’attuale impostazione adottata per la totalità delle attività cui poter applicare il Codice, la RTV si applica alle attività commerciali soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011 e, pertanto, solamente a quelle con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.

Per le attività escluse dal campo di applicazione, il documento potrà, comunque, costituire un valido riferimento per la progettazione antincendio.

A tale riguardo si evidenzia che nella RTV Attività commerciali, in coerenza con le altre RTV e a differenza di altre, come ad esempio la V5 – attività ricettive, non è previsto uno specifico articolo che individua le misure per le attività commerciali al di sotto del limite minimo di applicabilità (superficie lorda non superiore a 400 m2).

RTV antincendio locali commerciali: definizioni V.8.2

La RTV integra le definizioni di carattere generale presenti nel capitolo G.1 della RTO con specifiche definizioni applicabili per le attività commerciali.

Oltre alla definizione di attività commerciale, troviamo le definizioni specifiche di spazio comune, di mall, di vendita da retrobanco (attività nelle quali la vendita viene effettuata al banco, ordinando i beni che vengono prelevati dagli addetti dell’attività commerciale), di articoli pirotecnici cioè non soggetti a licenza ai sensi del TULPS (NSL).

RTV antincendio locali commerciali: classificazioni V.8.3

AA: A ≤ 1.500 mq;

AB: 1500 mq < A ≤ 3000 mq;

AC: 3000 mq < A ≤ 5000 mq;

AD: 5000 mq < A ≤ 10000 mq;

AE: A > 10000 mq.

(Nota: Nel computo della superficie lorda utile A, oltre alle aree destinate alla vendita, devono essere considerate solo le aree destinate a servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali all’attività commerciale, così come definite al successivo comma 2. Ad esempio, non si considerano aree direttamente funzionali quelle delle attività produttive o artigianali eventualmente presenti nell’opera da costruzione, anche se comunicanti con l’attività commerciale.

La superficie lorda utile A è impiegata per l’individuazione delle misure di sicurezza e non ai fini del campo di applicazione della presente regola tecnica).

HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;

HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;

HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;

HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.

(Nota: Per la classificazione in relazione alla quota dei piani h possono essere omesse le quote dei piani dei percorsi di collegamento dell’attività commerciale con altre attività (ad esempio: autorimesse, locali di pubblico spettacolo, …).

TA: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico;

TB1: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico in numero limitato ed accompagnato da addetti;

(Nota: Ad esempio: showroom aziendale inserito in un’attività produttiva, artigianale o di servizio. Fanno parte delle aree TA eventuali showrooms inseriti in un centro commerciale.)

TB2: aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico, di superficie ≤ 100 mq;

(Nota: Ad esempio: punti vendita di ricambi o componenti, …).

TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 mq;

TK1: aree collegate ad aree TA ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, aventi superficie > 150 mq;

(Nota: Ad esempio: aree di taglio legno, officine di montaggio o riparazione di parti, aree per la miscelazione di vernici, …).

TK2: aree esterne all’opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;

TM1: depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/mq, aventi superficie > 200 mq;

TMQ: depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/mq;

TM3: depositi di articoli pirotecnici NSL, con quantitativi netti di manufatti ≤ 150 kg;

TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

(Nota: Ad esempio: CED, sala server, cabine elettriche, …).

TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione;

(Nota: Ad esempio muletti, transpallet, macchine per la pulizia con uomo a bordo, …).

TZ: altre aree.

Per le attività commerciali, i parametri di classificazione identificati sono la superficie lorda utile e la quota dei piani, nonché la tipologia dei locali presenti (vedi sopra).

In funzione dei parametri suddetti sono previsti, quindi, livelli di prestazione differenziati per le singole misure antincendio.

Come previsto dalla RTV Aree a rischio specifico, anche per le attività commerciali la norma identifica a priori le aree da considerare sicuramente a rischio specifico (aree TK1, TK2, TM2, TM3 e TT2), secondo la definizione del Codice, e per le quali, pertanto, è necessario applicare le prescrizioni della relativa RTV (V.1).

RTV antincendio locali commerciali: valutazione del rischio di incendio V.8.4

Relativamente ai profili di rischio, la RTV rimanda integralmente al capitolo G.3 del Codice.

In particolare, nella tabella G.3-4, il Codice riporta alcuni esempi di profili di rischio in funzione della tipologia di destinazione d’uso, da cui si evince che, in prima approssimazione:

  1. alle aree TA (aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico) delle attività commerciali è associabile un Rvita compreso tra B2 e B4 (nel caso di B4 per raggiungere un valore ammesso, il fattore δα può essere ridotto di un livello, come specificato nel comma 3 del paragrafo G.3.2.1, mediante l’implementazione di un livello di prestazione V di S.6);
  2. alle aree TB1 (aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico in numero limitato ed accompagnato da addetti) è associabile un Rvita compreso tra A2-A4;
  3. alle aree TC (aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi) è associabile un Rvita compreso tra A2-A3.

RTV antincendio locali commerciali: strategia antincendio V.8.5

Nel paragrafo sono indicate le modalità applicative della RTV, di cui si è già avuto modo di commentare in precedenza.

Si evidenzia che non c’è alcun riferimento all’applicazione della RTV ad attività commerciali con superficie lorda non superiore a 400 m2.

In particolare, il paragrafo recita:

  1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
  2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
  3. Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

Reazione al fuoco V.8.5.1

Per la misura antincendio reazione al fuoco è necessario applicare il procedimento logico riportato nella RTO, salvo adottare le specifiche indicazioni fissate nella RTV.

In particolare, la RTV per le attività commerciali prevede espressamente per vie d’esodo verticali e passaggi di comunicazione delle vie d’esodo orizzontali l’installazione di materiali appartenenti almeno al gruppo GM2, che, come indicato al capitolo S.1, equivale al livello di prestazione III.

Per i materiali impiegati negli spazi di esposizione e vendita delle aree TA sono richieste prestazioni di minore severità (almeno gruppo GM3), con la limitazione che i materiali siano quelli indicati nelle tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 (materiali per rivestimento e completamento, per isolamento, per impianti) della RTO.

Resistenza al fuoco V.8.5.2

La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) è determinata dai valori minimi previsti in tabella V.8-1

Attraverso la tabella dei criteri di attribuzione, si fisserà il livello richiesto di prestazione per la resistenza al fuoco e, conseguentemente, dovranno essere adottate le misure antincendio per lo stesso previste al capitolo S.2, fatto salvo assicurare le classi minime di cui alla tabella precedente, parametrate alla classificazione in relazione alla quota di piano, oltre che alla collocazione fuori terra o interrata dei compartimenti.

Alle costruzioni caratterizzate da superficie lorda utile non superiore a 3.000 m2 (AA e AB) e ad un solo piano a quota compresa tra -1 m e +1 m, nonché inserite in opere da costruzione destinate esclusivamente a tali attività e compartimentate rispetto ad altre è riconosciuto un modesto contributo offerto dal requisito in esame; in questo caso è ammessa la classe di resistenza al fuoco non inferiore a 15.

Compartimentazione V.8.5.3

Anche per la compartimentazione si dovrà ricorrere al consueto processo logico, riportato nel Cap. S.3 della RTO, salvo adottare le specifiche indicazioni fissate nella RTV.

In particolare la RTV relativa alle attività commerciali introduce limitazioni e misure antincendio aggiuntive per le aree TA (aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico) in funzione delle quote di piano come riportato nella V.8-2.

La stessa RTV stabilisce, inoltre, nella tabella V.8-3 le caratteristiche di compartimentazione relative alle aree delle attività commerciali in funzione della classificazione delle attività in relazione alla quota dei piani.

Le generiche indicazioni fornite dalla RTO in S.3.10 sulle comunicazioni ammesse tra attività sono specificate dalla RTV al punto 5 del paragrafo V.8.5.3, a cui si rimanda per una più puntuale consultazione.

Esodo V.8.5.4

Devono essere seguiti i criteri di attribuzione dei livelli di prestazione e le soluzioni progettuali riportati al capitolo S.4 della RTO, fatte salve le misure specifiche introdotte dalla RTV.

In particolare, per la progettazione dell’esodo per gli spazi comuni aperti al pubblico la RTV prevede una densità di affollamento almeno pari a 0,2 pp/m2 considerando, inoltre, gli eventuali ulteriori affollamenti provenienti da altre attività (ad esempio, banchine stazioni, alberghi, autorimesse, impianti sportivi ecc. che adducano agli spazi comuni aperti al pubblico).

Ai fini dell’applicazione della tabella S.4-12 (densità di affollamento per tipologia di attività), la RTV dispone che:

  • per le aree di vendita al dettaglio con settore alimentare o misto, accessibili al pubblico, con superficie lorda utile fino a 3.000 mq, la densità di affollamento da considerare è pari a 0,4 pp/mq,
  • per le aree di vendita al dettaglio con specifica gamma merceologica non alimentare, accessibili al pubblico, con superficie lorda utile fino a 1.500 mq, la densità di affollamento da considerare è pari a 0,1 pp/mq.

Ai fini del computo della lunghezza di esodo, la RTV consente di assimilare la mall ad un luogo sicuro temporaneo, nel quale gli effetti di un incendio non devono determinare condizioni incapacitanti durante l’esodo degli occupanti. A tal proposito, per la mall dovranno essere verificate tutte le condizioni riportate nella tabella V.8-4.

Gestione della sicurezza antincendio V.8.5.5

Le attività commerciali con sistemi d’esodo comuni rispetto ad altre attività (Capitolo S.3.10) devono adottare la GSA di livello di prestazione III, prescindendo dall’affollamento complessivo che, come è noto, costituisce il parametro di riferimento della RTO (vedi tabella S.5-2).

Le limitazioni e le condizioni previste nella progettazione (es. per i gruppi di materiali ai fini della reazione al fuoco, i valori del carico d’incendio specifico, le larghezze utili delle vie d’esodo, …) devono essere garantiti anche durante le fasi di approvvigionamento e movimentazione delle merci o in occasione di allestimenti temporanei promozionali o di spettacolo viaggiante.

Le attività commerciali rientranti nella classe più elevata in termini superficie lorda utile (maggiore di 5000 m2) devono prevedere il centro di gestione delle emergenze collocato in apposito locale (Capitolo S.5.6.7, comma 2, lettera b) a prescindere dalla quota dei piani, così come le attività commerciali rientranti nella classe più elevata in termini di quota o profondità dei piani, a prescindere dalla superficie lorda utile.

Controllo dell’incendio V.8.5.6

La RTV indica i livelli di prestazione del controllo dell’incendio per le diverse tipologie di aree dell’attività commerciale in relazione alla quota dei piani ed alla superficie lorda utile, con specifici diminuzioni o aumenti degli stessi in funzione del carico d’incendio specifico qf (tabella V.8-5).

E’ interessante notare che il livello di prestazione II per il controllo dell’incendio, corrispondente cioè alla protezione di base (solo estintori) di cui alla tabella S.6.1 della RTO, è ammesso solo per le aree TA e TB1 con superficie lorda utile fino a 1.500 m2, ovvero fino a 3.000 m2 ma con qf inferiore a 100 MJ/mq.

Al fine dell’efficacia nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è preferibile l’utilizzo di estintori a base d’acqua (estintori idrici).

Inoltre, nel caso di utilizzo della norma UNI 10779 per la progettazione della rete idrica antincendio, la RTV individua i parametri di progettazione per le reti idranti all’aperto e per le reti idranti ordinarie (tabella V.8-6 e tabella V.8-7).

Per queste ultime i parametri suddetti sono declinati in funzione della superficie lorda utile dell’attività e della quota dei piani.

Nel caso di utilizzo, invece, della norma UNI 12845, la RTV individua i parametri di progettazione dell’impianto sprinkler in funzione della superficie lorda utile (tabella V.8-8).

Rivelazione ed allarme V.8.5.7

La RTV indica nella tabella V.8-9 i livelli di prestazione per rivelazione ed allarme incendio per le aree dell’attività commerciale in relazione alla quota dei piani ed alla superficie lorda utile.

Le attività commerciali devono essere dotate di misure di rivelazione ed allarme incendio aventi livello di prestazione almeno pari a III (rivelazione automatica dell’incendio e diffusione dell’allarme mediante sorveglianza di ambiti dell’attività).

Fanno eccezione le attività commerciali aventi superficie lorda utile fino a 1.500 m2, aventi carico d’incendio specifico qf fino a 600 MJ/mq o ubicate in un’opera da costruzione monopiano.

Per queste ultime attività è consentito il livello di prestazione II (rivelazione manuale dell’incendio mediante sorveglianza degli ambiti da parte degli occupanti dell’attività e conseguente diffusione dell’allarme).

Controllo di fumi e calore V.8.5.8

La RTV specifica nella tabella V.8-10 i livelli di prestazione richiesti per il controllo di fumi e calore per le aree TA in relazione alla classificazione dell’attività in funzione della superficie lorda utile.

Si evidenzia che nelle aree TA, aventi una superficie lorda utile maggiore di 1.500 m2, deve essere installato un sistema di evacuazione di fumi e calore (SEFC), naturale (SENFC) o forzato (SEFFC) secondo quanto indicato al paragrafo S.8.7 (livello di prestazione III).

Per aree TA comprese tra 1.500 m2 e 5.000 m2 è possibile applicare soluzioni conformi di un livello di prestazione inferiore (II), a condizione che il carico d’incendio specifico qf sia inferiore a 600 MJ/mq e la velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio δa sia inferiore a 3 (Capitolo G.3).

Operatività antincendio V.8.5.9

Per la misura relativa all’operatività antincendio deve essere seguito integralmente il capitolo S.9 della RTO, fatta eccezione per l’unica specifica introdotta dalla RTV, secondo la quale le attività di tipo HC e HD (molto alte e molto profonde) devono essere dotate di almeno un ascensore antincendio (Capitolo S.9 e Capitolo V.3) a servizio di tutti i piani dell’attività.

Si ricorda che, secondo le definizioni del Codice, l’ascensore antincendio è quello installato principalmente per uso di passeggeri, munito di ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni che lo rendono in grado di essere impiegato sotto il controllo diretto dei Vigili del fuoco in caso di incendio.

Sicurezza impianti tecnologici V.8.5.10

La RTV esplicita per le attività commerciali al paragrafo V.8.5.10, quanto indicato in via generale dalla RTO al punto 2 del paragrafo S.10.6.10.

I gas refrigeranti, utilizzati negli impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento, nonché di refrigerazione alimentare, inseriti nelle aree di vendita ed esposizione (TA), devono essere classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 “Refrigerants – Designation and safety classification” o norma equivalente.

Secondo detta norma è classificato A1 il refrigerante gassoso che non risulta tossico per concentrazioni pari o inferiori a 400 ppm e che non presenta propagazione della fiamma; è classificato A2L lo stesso refrigerante gassoso che presenta, invece, bassa infiammabilità.

RTV antincendio locali commerciali: altre indicazioni V.8.6

La presenza di materiali infiammabili o combustibili nelle aree commerciali dove, comunque, è prevista la presenza di pubblico (TA, TB1 e TB2) è particolarmente limitata.

Nello specifico la RTV in questo paragrafo introduce il divieto di impiego di apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso, ammettendo l’impiego di apparecchi di cottura a combustibile solido (es. forni di cottura) o alimentati ad energia elettrica (es. piastre di cottura).

Inoltre, limita, per ciascun compartimento, i quantitativi totali e per singolo contenitore di fluidi combustibili o prodotti contenuti in recipienti a pressione (insetticida, alcooli, olii lubrificanti, ecc), di gpl e di articoli pirotecnici non soggetti a licenza per la minuta vendita di esplosivi ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

RTV antincendio locali commerciali: Riferimenti V.8.7

Nel paragrafo Riferimenti sono riportati i riferimenti bibliografici in merito al controllo di fumi e calore nelle autorimesse.

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