In Italia molti comuni sono stati classificati sismici dopo la costruzione o l’ampliamento degli ospedali, che non sono quindi stati realizzati secondo delle specifiche norme antisismiche.
Vediamo di seguito quali sono le priorità da considerare per sopravvivere ad un evento sismico e quale protezione sia possibile per gli impianti antincendio ivi presenti, alla luce della normativa di riferimento.
Le priorità da salvaguardare in un ospedale
Un ospedale deve poter sopravvivere ad un’emergenza sismica e nel contempo, deve essere in grado di fornire il massimo delle prestazioni soprattutto durante la crisi sismica. Spesso il numero dei feriti in arrivo in una struttura ospedaliera supera la normale capacità di ammissione e la situazione di disastro deve essere valutata e gestita al più presto, al più alto livello. Dopo il sisma le apparecchiature importanti per la funzionalità devono risultare funzionanti ed i componenti pericolosi che possono aggravare le conseguenze di un terremoto (quali innescatori di incendio, esplosioni e collegamenti) devono poter restare integri. Perché si possa soddisfare questa priorità, non solo la struttura civile portante dell’ospedale, ma anche gli elementi non portanti, devono rimanere integri o almeno non essere causa essi stessi della rottura o del malfunzionamento delle apparecchiature fondamentali (ad esempio una parete divisoria che crolla su di un apparecchio).L’esperienza dei terremoti passati ha evidenziato che molti complessi ospedalieri sono stati costruiti senza alcun criterio antisismico e che i danni registrati ai componenti non strutturali (quali impianti elettrici, meccanici, sanitari ed antincendio), hanno purtroppo determinato l’inagibilità di molti edifici anche in caso di strutture rimaste integre.
La protezione sismica degli impianti antincendio
Nelle infrastrutture e in quegli edifici strategici in cui le funzioni essenziali devono poter essere erogate senza interruzione alcuna sin dall’immediato post ? sisma, è pertanto necessaria un’adeguata protezione sismica degli impianti antincendio, finalizzata a garantire il mantenimento della loro operatività. Devono pertanto essere garantiti idonei livelli di sicurezza (ad esempio nessun componente deve collassare causando danni agli occupanti o ostruire le vie di fuga) e gli impianti antincendio, a causa del terremoto non devono attivarsi in assenza di incendio, causando condizioni di inutilizzabilità degli edifici o di porzioni di essi.Le evidenze di danno sismico prodotto sugli elementi costruttivi non strutturali, richiedono di porre maggiore attenzione alla corretta progettazione degli impianti in generale e tra questi, quelli collegati alla sicurezza antincendio. Sono state emanate al riguardo delle linee guida che forniscono criteri e indicazioni operative atte a ridurre la vulnerabilità sismica degli impianti antincendio.
In particolare, vengono definiti i requisiti minimi di sicurezza sismica ritenuti necessari per ottenere condizioni e caratteristiche di installazione che garantiscano, a seconda delle esigenze, l’incolumità delle persone, il mantenimento delle funzionalità, il pronto ripristino post-sisma. Vengono fornite indicazioni di tipo preventivo per evitare situazioni di difficoltà o di pericolo in caso di terremoto legate all’evacuazione dei luoghi e alla generazione di effetti indotti connessi con il rischio d’incendio, quali ad esempio il rilascio di sostanze pericolose ed infiammabili. Le linee guida si prefiggono di definire i criteri di sicurezza sismica degli impianti connessi alla sicurezza antincendio, con riferimento ai diversi scenari d’installazione (pericolosità del sito e funzione strategica dell’installazione).
Per le modalità di realizzazione delle installazioni ed in particolare per il dimensionamento dei sistemi di ancoraggio, viene invece fatto diretto rimando alla normativa sismica NTC 2008 e alla Scienza e Tecnica delle Costruzioni.
Per approfondire:
La vulnerabilità sismica dell’impiantistica antincendio nelle strutture sanitarie: impianti idrici antincendio e adduzione fluidi infiammabili e comburenti
Armando Ferraioli
Antincendio n.12/2019
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