Polizia, Ministero Interno e Corpo VV.F.: un decreto sull’applicazione del TUS

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Entrerà in vigore il 14 novembre il Decreto interministeriale (a firma Ministero Interno, Lavoro, Salute e Pubblica Amministrazione) del 21 agosto 2019 n.127 (in GU GU n.255 del 30-10-2019) che regola l’applicazione del Testo Unico di Sicurezza (TUS – D.Lgs. n.81/2008) nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno.
Le norme del decreto sono applicabili anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla Regione Valle d’Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il Decreto abrogato il precedente decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450, che regolava la salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale e dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.


Il DIM n.127/2019 è distinto in due capi: il Capo I (artt.1-7) detta disposizioni generali di applicazione del TUS in queste strutture, il Capo II (artt.8-14) riguarda disposizioni particolari di applicazione del TUS per Polizia di Stato e Ministero Interno, il Capo III (artt.15-18) per i Vigili del Fuoco.
Vediamo di seguito i principi generali:
-Campo di applicazione del DIM n.127/2019
-Il datore di lavoro per gli enti di sicurezza pubblica
-Dirigenti e preposti nel DM n.127/2019
-Comunicazioni e segnalazioni, Servizio SPP nel DM n.127/2019

Campo di applicazione del DM 127/2019

In base all’art. 1 le disposizioni del TUS si applicano:
a) nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nelle strutture centrali e periferiche del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (individuate dai decreti interministeriali emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400)
b) nelle aree e nelle strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nelle aree operative, nonché nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale e del personale in servizio nel medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza.

Il datore di lavoro nel DM n.127/2019

In base all’art. 2 del DM n.127/2019 i datori di lavoro sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (14 novembre). L’art. 2 del DIM specifica che le funzioni di datore di lavoro (fermo restando quanto previsto dall’art. 2 del TUS) sono assolte anche:
-dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell’ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio
-dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell’organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa.

La responsabilità del Datore di lavoro è limitata agli effettivi poteri di gestione posseduti; dirigenti e funzionari hanno l’obbligo di provvedere all’adozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. Le funzioni possono essere delegate dal datore di lavoro a dirigenti o funzionari non aventi qualifica dirigenziale, (questi ultimi nei soli casi in cui siano preposti a uffici aventi autonomia gestionale), ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa, ferme restando le responsabilità agli stessi attribuite nell’ambito delle rispettive competenze.

La responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti di uffici centrali o periferici che sono responsabili delle determinazioni per la pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio, ovvero dell’assegnazione, sulla base delle richieste pervenute, delle medesime risorse agli uffici.

Dirigenti e preposti nel DM n.127/2019

All’art. 3 si definiscono le figure di dirigente (responsabile di unità organizzativa che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa), preposto (soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa,).

Comunicazioni e segnalazioni, Servizio SPP nel DM n.127/2019

Le Comunicazioni e segnalazioni (in art.4) inerenti la tutela della sicurezza e della salute del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, comprese quelle relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ai nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rimesse dal TUS al datore di lavoro e al medico competente, si intendono compiute mediante le segnalazioni e le trasmissioni agli uffici di vigilanza (regolati in art.6 che li identifica nell’ufficio di vigilanza presso l’Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e per le strutture centrali e periferiche del Ministero dell’interno e nell’ufficio di vigilanza presso l’Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, per le aree individuate con decreto interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, direttamente o avvalendosi di personale del Corpo nazionale appositamente incaricato. Tale personale non può svolgere attività di vigilanza nelle strutture ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente.
I dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale vanno trasmessi attraverso il SINP all’INAIL secondo le modalità e cadenze previste dal TUS. Le attribuzioni di vigilanza sono dettagliate in art. 7.
Il Servizio di prevenzione e protezione, regolato in art.5 viene organizzato dal Datore di lavoro avvalendosi in via esclusiva di personale dell’Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del TUS: gli addetti devono disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Riferimenti normativi:

DECRETO 21 agosto 2019, n. 127 del MINISTERO DELL’INTERNO
Regolamento recante l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
(GU n.255 del 30-10-2019)
Vigente al: 14-11-2019

Redazione InSic

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