Porte resistenti al fuoco: indicazioni operative VV.F. su norme di riferimento

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Una nuova Circolare della Direzione Centrale Prevenzione (Circolare DCPREV n. 16746 del 06/11/2019) (in allegato) torna a fornire indirizzi applicativi sulle porte resistenti al fuoco che ricadono nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione: si tratta in particolare di porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali.
La Direzione VV.F. fornisce chiarimenti sulle norme armonizzate applicabili, all’indomani del 1° novembre 2019 data in cui è terminato il periodo di coesistenza della norma armonizzata EN 16034:2014. Inoltre, fornisce indicazioni sulle condizioni di commercializzazione da verificare e sulla documentazione da allegare per le porte ricadenti nel Regolamento Prodotti da Costruzione e per le porte in regime di omologazione nazionale.

Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili: 1° novembre 2019 , cosa cambia?

La Circolare ricorda che il 1° novembre 2019 è terminato il periodo di coesistenza della norma armonizzata EN 16034:2014 “Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo”: per tanto, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento n.305/2011, il fabbricante deve redigere una dichiarazione di prestazione (DoP) ed apporre, all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE.
Per redigere la dichiarazione di prestazione (DoP), la norma armonizzata EN 16034:2014 deve essere utilizzata esclusivamente con le collegate norme di prodotto con le quali vengono misurate anche le altre prestazioni delle porte, ovvero:
EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”;
EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”.
Pertanto, a partire dal 1° novembre 2019, le porte ricadenti nel campo di applicazione delle norme armonizzate (Finestre e porte esterne e porte e cancelli industriali) per le quali siano richiesti requisiti di resistenza al fuoco, devono essere commercializzate in accordo alle procedure previste dal Regolamento prodotti da costruzione (marcatura CE e dichiarazione di prestazione).
Le porte che invece non ricadono nel campo di applicazione delle specifiche tecniche armonizzate EN 14351-1:2006+A2:2016 ed EN 13241:2003+A2:2016, per l’attestazione delle prestazioni di resistenza al fuoco, restano assoggettate al regime di omologazione in accordo alle procedure indicate nel D.M. 21/06/2004.

Commercializzazione di porte o finestre resistente al fuoco con doppio uso

La Circolare specifica che, nel caso del fabbricante che intenda commercializzare una porta o finestra resistente al fuoco con doppio uso (sia per interno che per esterno), si devono verificare le suddette condizioni:
– per l’uso esterno, (serramento che separa due locali con condizioni climatiche diverse -ad esempio un vano climatizzato da un vano non climatizzato, o un vano dall’ambiente esterno alla costruzione) essendo applicabile la specifica tecnica armonizzata EN 14351-1:2006+A2:2016, il serramento sia marcato CE ed accompagnato dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) nella quale risulti il solo utilizzo previsto dalla norma armonizzata di riferimento;
– per l’uso interno, il serramento sia omologato secondo le procedure sopra richiamate, che, qualora la porta non sia già stata omologata, potranno essere avviate sulla base dei medesimi rapporti di prova rilasciati ai fini della marcatura CE per uso esterno;
– il libretto di installazione, uso e manutenzione tenga conto di entrambi gli usi previsti.

La documentazione per porte resistenti al fuoco

Pertanto, la documentazione:
• per le porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del CPR 305/2011 (Finestre e porte esterne e porte e cancelli industriali) è la Dichiarazione di Prestazione (DoP art. 24 del CPR 305/11);
• per le porte in regime di omologazione nazionale (porte interne) è la Dichiarazione di Conformità alla porta omologata (Art. 2 lettera h) del D.M. 21/06/2004).
Si puntualizza, in chiusura che l’omologazione relativa ad una porta resistente al fuoco commercializzata prima del termine del periodo di coesistenza (01/11/2019) resta comunque idonea, sino al termine della sua validità, ai fini della installazione anche per uso esterno.

Riferimenti normativi

Circolare DCPREV n. 16746 del 06/11/2019
“Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi”.

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Redazione InSic

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