Modulistica

Presentazione della SCIA e asseveramento delle attività sottoposte a controllo

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Un quesito presentato da un abbonato alla rivista Antincendio riguarda la presentazione della SCIA e del relativo asseveramento: questo deve riguardare anche l’attività lavorativa che “contiene” le attività sottoposte a controllo, ma che non costituisce essa stessa attività?. Risponde S. Marinelli (Dirigente AR Corpo VV.F).


Il Quesito
La Scia, firmata dal titolare delle attività sottoposte a controllo, deve essere corredata di ASSEVERAZIONE del tecnico, redatta secondo il modello “MOD. PIN 2.1_ 2014 ASSEVERAZIONE”. Sia il 151/11 che il modello stesso, sembrano identificare l’oggetto dell’asseverazione nelle sole attività sottoposte a controllo e presenti nell’elenco dello stesso D.M.
Se questo non genera alcun dubbio nel caso in cui l’attività coincida con l’edificio (ad esempio scuola, ospedale, etc.), genera molte perplessità, sia procedurali che in termini di responsabilità, nei molti casi in cui l’attività sottoposta a controllo si trova all’interno di un’attività lavorativa generica non sottoposta a controllo dei VV.F., in quanto non ricompresa nel campo di applicazione del D.P.R. 151/11, ma sottoposta all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e di conseguenza all’effettuazione della valutazione del rischio antincendio secondo quanto indicato dal D.M. 10/03/1998, tutt’ora in vigore.
Si chiede quindi se al momento della presentazione della SCIA e del relativo asseveramento, questo debba riguardare anche l’attività lavorativa che “contiene” le attività sottoposte a controllo, ma che non costituisce essa stessa attività.
A parere dello scrivente è un problema di ambito oggettivo di applicazione della normativa antincendio, e non può dipendere dall’esistenza o meno di un progetto approvato dal Comando dei VV.F., nel quale si è descritto il contesto in cui le attività si trovano ad essere inserite. Una cosa è descrivere l’edificio per contestualizzare la prevenzione incendi delle attività sottoposte a controllo e un’altra è asseverare quello che in quella descrizione viene detto e che fa riferimento al rispetto del solo D.M. 10/03/10998 che si basa su una valutazione del rischio da parte del Datore di Lavoro.
Per cui, considerando che il tecnico con la sua asseverazione “assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità”, chiarire l’ambito oggettivo di tale asseverazione risulta necessario affinché il tecnico possa svolgere il proprio incarico nel rispetto delle normative vigenti, senza andare a collidere con competenze e obblighi in capo ad altre figure previsti da normative diverse (Testo Unico della sicurezza).

Secondo l’Esperto
Bisogna tener conto che, dal punto di vista antincendio,quando un’attività soggetta alle procedure autorizzative dei Vigili del fuoco non risulta separata fisicamente, sempre secondo le definizioni esistenti nella normativa antincendio, dalle altre attività lavorative, è evidente che il rischio connesso con tale attività si estende anche a tutte le altre attività non separate dal punto di vista antincendio. Non a caso, ad esempio, le centrali termiche o le autorimesse vengono separate dal resto delle attività lavorative per evitare che si debbano applicare misure compensative, spesso onerose, anche a tutto l’edificio che le contiene, Ciò premesso, è ovvio che se non c’è la separazione dal punto di vista antincendio, l’attività a rischio diventa unica e l’asseverazione dovrà riguardare tutto il complesso e non solo la parte specifica soggetta, il che è ovvio perché non c’è separazione tra zona a rischio specifico ed il resto del fabbricato.

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Redazione InSic

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