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Prodotti da costruzione: aggiornate le classi di prestazione al fuoco europee

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Con REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1681 del 6 marzo 2024 la COMMISSIONE riscrive le classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione.

Il Regolamento si integra con il Regolamento UE sui prodotti da costruzione e abroga la precedente decisione 2000/367/CE che istituiva un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione per quanto riguarda la resistenza al fuoco.

  • Cosa prevede il nuovo Regolamento, perchè questo aggiornamento ed i richiami al Regolamento UE dei prodotti da costruzione per la regolamentazione delle classi di prestazione al fuoco dei prodotti da costruzione

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1681 del 6 marzo 2024: cosa prevede

L’allegato al Regolamento UE 2024/1681 abroga, come detto, la decisione 2000/367/CE nel momento in cui entra in vigore il Regolamento (20 giorni dopo la pubblicazione in GUUE, avvenuta il 13 giugno 2024)

L’allegato al Regolamento riporta due sezioni:

  1. I simboli;
  2. Classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione.

Nella sezione B, in particolare si riportano le tabelle di riferimento per

  1. Elementi portanti privi di funzione di compartimento incendio;
  2.  Elementi portanti con funzione di compartimento incendio;
  3. Prodotti e sistemi per la protezione di elementi portanti;
  4.  Elementi o prodotti non portanti con funzione di compartimento incendio;
  5. Prodotti destinati ai sistemi di ventilazione (esclusi i sistemi di estrazione del fumo e del calore);
  6. Prodotti destinati all’uso in impianti di fornitura servizi elettrici, di controllo di potenza e di comunicazione negli edifici;
  7. Prodotti da utilizzare nei sistemi di controllo del fumo e del calore.

Classi di prestazione per la resistenza al fuoco: un aggiornamento necessario

Il Regolamento sorge da una necessità specifica: la precedente decisione 2000/367/CE non contemplava determinate classi di prestazione e limitava la possibilità di dichiarare una prestazione più dettagliata ed al passo con gli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti.

Spiega la Commissione che era necessario aggiungere nuove classificazioni di elementi non portanti o prodotti con funzione di compartimento incendio applicabili a tetti senza carico, barriere tagliafuoco non meccaniche per condotte di ventilazione, sigillanti per attraversamenti, sigillanti per attraversamenti combinati, sigillature dei giunti lineari e griglie di ventilazione.

Inoltre, risultava ormai obsoleta la classificazione R di elementi portanti con funzione di compartimento incendio applicabile a pavimenti e tetti, di fatto inclusa nella tabella relativa agli elementi portanti privi di funzione di compartimento incendio.

Classi di prestazioni europee: gli aggiornamenti precedenti

Ricordiamo che sempre nel 2024 la Commissione con REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1399 ha aggiornato le condizioni per classi di prestazione in relazione alla reazione al fuoco per pannelli e rivestimenti in legno massiccio per limitarne esplicitamente l’applicazione solo al legno non trattato.

Nel 2023, in Italia il  Decreto 14 ottobre 2022 dell Ministero dell’interno ha modificato i decreti sulla classificazione di reazione al fuoco dei materiali e dei prodotti da costruzione lasciando valide le classi europee di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione e apportando modifica alla sezione S.1 del Codice di prevenzione incendi in alle tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8.

Classi di prestazione per la resistenza al fuoco: i riferimenti nel Regolamento UE sui prodotti da costruzione

L’articolo 27 del regolamento (UE) n. 305/2011, stabilisce che le classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione devono essere stabilite dalla Commissione. In base al paragrafo 2 dell’articolo 27, tali classi devono essere utilizzate nelle norme armonizzate.

Le definizioni, le prove e i criteri di prestazione sono descritti in modo esauriente o sono citati nelle norme europee di classificazione della resistenza al fuoco, nelle norme europee armonizzate in materia di prodotti, nelle norme europee di prova e nelle parti pertinenti degli Eurocodici.

Regolamento (UE) n. 305/2011
Articolo 27 – Livelli o classi di prestazione

  1. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all’articolo 60 per stabilire classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.
  2. Se la Commissione ha stabilito classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, gli organismi europei di normalizzazione usano tali classi nelle norme armonizzate. L’organizzazione dei TAB usa tali classi nei documenti per la valutazione europea, se del caso. Se la Commissione non stabilisce classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, esse possono essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione nelle norme armonizzate, in base ad un mandato rivisto.
  3. Se previsto dai relativi mandati, gli organismi europei di normalizzazione stabiliscono nelle norme armonizzate livelli di soglia in relazione alle caratteristiche essenziali e, se opportuno, per gli usi previsti, che devono essere rispettati dai prodotti da costruzione negli Stati membri.
  4. Qualora gli organismi europei di normalizzazione abbiano stabilito classi di prestazione in una norma armonizzata, l’organizzazione dei TAB usa tali classi nei documenti per la valutazione europea qualora esse siano pertinenti al prodotto da costruzione.
    Ove lo ritenga opportuno, l’organizzazione dei TAB, con l’accordo della Commissione e previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni, stabilisce nei documenti per la
    valutazione europea classi di prestazione e livelli di soglia in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione nell’ambito dell’uso del prodotto previsto dal fabbricante.
  5. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all’articolo 60 per stabilire le condizioni alle quali si ritiene che un prodotto da costruzione soddisfi un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o senza ulteriori prove.
    Se la Commissione non stabilisce dette condizioni, esse possono essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione nelle norme armonizzate, in base ad un mandato rivisto.
  6. Ove la Commissione abbia stabilito sistemi di classificazione conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri possono determinare i livelli o le classi di prestazione cui i prodotti da costruzione devono conformarsi in relazione alle loro caratteristiche essenziali solo in base a tali sistemi di classificazione.
  7. Nel determinare livelli di soglia o classi di prestazione, gli organismi europei di normalizzazione e l’organizzazione dei TAB rispettano le esigenze di regolamentazione degli Stati
    membri.

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Antonio Mazzuca

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