Il Quesito
Un condominio che ha un’autorimessa interrata avente compartimento di superficie inferiore a 300 mq, parcamento di max 9 posti auto, costruita intorno al 1980 e rimasta tale (non è mai stata sottoposta a modifica che abbia comportato variazione di classificazione o di superficie nelle misure di cui al comma 1.2 D.M. 1/2/86): deve essere adeguata ai requisiti minimi dell’art. 2 del D.M. 1/2/86?Se così non fosse, deve sottendere a qualche altro eventuale requisito ai fini della sicurezza antincendio (per esempio il D.M. 10/3/98, che possa dettare le prescrizioni minime delle distanze, del numero di estintori da adottare, delle uscite di sicurezza, etc….)?
L’autorimessa in origine aveva un impianto di spegnimento automatico sprinkler che i condomini recentemente hanno fatto eliminare, poiché mai manutenuto, non funzionante, mai allacciato alla rete idrica e ormai privo dei requisiti minimi di adeguatezza, inserendo invece due estintori manuali. È un problema eliminarlo?
Può essere che nel provvedimento autorizzativo comunale a costruire fosse citata tale prescrizione?
I condomini vorrebbero essere in regola con le prescrizioni minime obbligatorie da considerare, quali?
Secondo l’Esperto
Un’autorimessa condominiale interrata di superficie inferiore a 300 mq. Non rientra più tra le attività soggette alle autorizzazioni del Comando dei Vigili del fuoco, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.Ciò tuttavia non esonera il Condominio dal rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 1 febbraio 1986 ed in particolare dal rispetto dei requisiti minimi indicati.
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