Quesito: protezione antincendio per attività di vendita di articoli sportivi

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Il quesito pervenuto alla rivista Antincendio, riguarda la classificazione ai fini antincendio di un negozio di vendita all’ingrosso di prodotti sportivi: ricade nell’Attività 69 o 70 del D.Lgs. 151/2011

Il quesito

All’interno di un capannone industriale in cemento armato, di altezza variabile tra 7.0 e 12.0 metri, si dovrebbe insediare la vendita all’ingrosso di articoli sportivi (scarpe, tute, maglie, etc), a piccoli distributori di abbigliamento sportivo (commercianti), i quali, dopo aver visionato i prodotti di interesse nell’area showroom, si recano in ufficio per completare l’ordine. E’ a carico dell’attività in esame il trasporto presso il cliente (l’esercizio commerciale) dei prodotti acquistati. L’intera superficie verrebbe cosi divisa:
• Showroom di circa 700 mq
• N° 3 depositi prodotto per circa 4000 mq
• N° 3 zone di carico e scarico 3000 mq
• N° 1 reparto di serigrafia circa 1000 mq
• N° 1 blocco uffici ubicati adiacenti al capannone circa 200 mq
• N° 1 blocco direzionale all’interno della struttura circa 100 mq
L’affollamento risulta modesto rispetto alle dimensioni , circa 15-20 unità nei depositi e zone di carico e 10 unità tra uffici interni ed esterni al capannone.
L’attività in oggetto è in possesso di un parere di conformità rilasciato nel 2009, nel quale l’attività principale venne identificata con la numero 88. In precedenza non vi era area espositiva, pertanto la attuale attività n° 69 non è presente. Nascendo la necessità di modifiche al lay-out, con l’inserimento dell’attività di esposizione e vendita, chiedo:
1. Dovendo ripresentare la valutazione progetto (ci sono delle modifiche sostanziali), sarei propenso a classificare l’attività principale con la n° 69 (DPR 151/11) e quindi applicare il DM 27/07/2010 con le relative prescrizioni sui depositi. Oppure la principale è la n° 70, e quindi attività non normata (a meno delle secondarie)?

Secondo l’esperto

Nel caso proposto dal Lettore, mi sembra ricorrano gli estremi affinché l’attività principale sia l’Attività 69 del D.Lgs. 151/2011, poiché si prevede anche l’aspetto espositivo e l’ingresso, seppur limitato, di clienti. Non ci si trova di fronte al solo “deposito”, ma ad una vera e propria attività commerciale, anche se dovesse essere limitata ad un pubblico limitato. Quindi è corretta l’interpretazione data dal lettore, con conseguente applicazione del D.M. 27/07/2010 relativamente all’attività 69.

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Redazione InSic

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