Pubblichiamo un quesito pervenuto alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro relativo alla sicurezza degli impianti ascensori e la gestione delle emergenze
Il blocco ascensore e la sicurezza delle persone
In caso di blocco dell’ascensore con persone all’interno le medesime per poter avvisare della criticità hanno a disposizione un pulsante di allarme la cui sirena esterna è ubicata nel corridoio frequentato da lavoratori dell’azienda e da utenti ed in prossimità della porta d’ingresso alla cabina ascensore e su ogni piano di fermata.
Nella cabina ascensore vi è un telefono che permette alle persone di comunicare con gli addetti all’emergenza presenti nell’edificio che eseguono la manovra per portare al piano l’ascensore e permettere l’apertura delle porte. Il telefono è collegato con il locale macchine da dove gli addetti all’emergenza eseguono la manovra sopraindicata.
Gli ascensori sono ubicati in edifici con destinazione uffici ed in edifici scolastici:
- la sirena di allarme antincendio deve essere posizionata in locale presidiato per essere immediatamente udibile?
- Il telefono deve essere collegato con punto presidiato?
- Il telefono deve essere collegato con linea esterna al fine di poter chiamare i soccorsi direttamente dal vano ascensore a cura delle persone chiuse all’interno del medesimo?
- Vogliate gentilmente fornirmi il riferimento normativo in merito al quesito in argomento”.
Sicurezza ascensori e gestione emergenza
Il quesito affronta due questioni diverse, concernenti la sicurezza degli impianti di ascensori e la gestione delle emergenze.
Partendo dal primo aspetto, va ricordato che la sicurezza degli ascensori è regolata dal DPR 162/1999 e, specie per quel che riguarda la comunicazione, dalla norma UNI EN 81-28.
Ai sensi dell’allegato 1, punto 4.5., del DPR 162/1999, le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.
Ai sensi della norma tecnica, ogni impianto deve essere dotato di:
- un dispositivo di allarme, presenta all’interno del vano, ossia un sistema in grado di rilevare, identificare, convalidare un allarme effettivo e iniziare la comunicazione bidirezionale;
- un dispositivo di ricezione, esterno all’ascensore (per esempio nel servizio di soccorso), in grado di gestire le informazioni degli allarmi e la comunicazione bidirezionale.
L’appendice B stabilisce che il servizio di soccorso deve essere in grado di rispondere rapidamente a ogni allarme. Nulla si dispone, nello specifico, in merito al collegamento alla linea telefonica o in merito alla localizzazione del servizio di soccorso.
Pertanto, non pare necessario che Il telefono sia collegato con punto presidiato o che sia collegato con l’esterno. Ad ogni modo, si precisa che, in sede di verifica periodica ex art. 13 DPR 162/1999, l’organo di controllo rilascia la conformità dell’impianto ai requisiti di legge. Pertanto, si rinvia all’attività di tale organo ogni problematica in merito alla conformità dell’impianto di ascensore.
Per quanto riguarda la sicurezza antincendio, si richiama il Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 che, all’art. 8, prevede che le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo. Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola. Ai sensi del successivo art. 8.1., si ricorda che il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2 dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono. Per le scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche un impianto di altoparlanti.
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