Quesito: strutture sanitarie e Regole tecniche di prevenzione incendi

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Presentiamo un quesito pervenuto alla rivista Antincendio,relativo alla normativa di riferimento per le strutture sanitarie che erogano prestazioni ambulatoriali di assistenza specialistica.

Il Quesito


Nel caso di edificio pluriplano nel quale risultino ubicati sia ambulatori medici e/o studi medici che uffici non adibiti ad attività sanitaria (ad esempio ufficio tecnico, uffici di direzione, centralino telefonico, sale riunioni di modeste superfici, spogliatoi personale, aule per corsi di formazione aziendale) distribuiti nell’edificio sia al medesimo livello che su livelli diversi e comunicanti fra di loro mediante vani scala di tipo protetto, si chiede se debbano essere considerate prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale anche quelle praticate negli ambulatori pediatrici di base, negli ambulatori dietiste e negli ambulatori di genetica medica, tenuto oltretutto conto che in questi ultimi viene eseguita esclusivamente attività di anamnesi (colloqui medico – paziente), ovvero attività non invasiva che non prevede che il paziente si spogli e non prevede la somministrazione di terapie.
A) Qualora i locali sopraindicati siano considerati destinati a prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ai fini della determinazione delle superfici devono essere considerati solo i locali nei quali viene svolta attività sanitaria (solo gli ambulatori – aree di colore verde nell’allegato) ed eventuali aree di pertinenza quali le sale di attesa, o anche la superficie degli altri locali adibiti ad attività non sanitaria (uffici, servizi igienici, corridoi, depositi, spazi comuni, aule didattiche, locali quadri elettrici, locale deposito per impresa di pulizie – aree di colore rosso, viola e blu nell’allegato) anche quando questi ultimi risultano prevalenti, intendendo per superficie netta quella ottenuta detraendo dalla superficie calcolata utilizzando le dimensioni esterne dell’edificio, la superficie occupata dai muri, pilastri, tramezze, scale, ecc.?
B) Qualora per il calcolo della superficie vengano considerati anche i locali destinati ad attività non sanitaria, l’adeguamento agli obblighi imposti dalla norma sopra indicata deve essere eseguito per questi ultimi anche se ubicati in piani o in compartimenti antincendio diversi da quelli dove sono ubicati i primi?

Secondo l’Esperto

Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime ambulatoriale sono regolamentate, ai fini della prevenzione incendi, dalla Regola Tecnica emanata con D.M. 18 settembre 2002. Tutte le aree che fanno parte della struttura sanitaria, ivi compresi servizi, uffici e pertinenze (aree non direttamente utilizzate per svolgere attività sanitaria), debbono rispettare la predetta Regola Tecnica, salvo la “aree a rischio specifico”, quali centrali termiche, ecc. che hanno le proprie Regole Tecniche da rispettare. Il calcolo della superficie netta di una struttura sanitaria si effettua partendo dalla superficie perimetrale e sottraendo lo spessore delle strutture perimetrali (muri e pilastri perimetrali).

Redazione InSic

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