Regolamento CLP: modifiche alla classificazione ed etichettatura di alcune sostanze – Aggiornamenti (Reg. 2024/197)

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In questa pagina seguiamo le principali modifiche che interessano l’allegato VI e il regolamento CLP, Reg. n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico.

In particolare, la Tabella 3 dell’allegato VI parte 3 del Regolamento, contiene l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all’allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento. La Tabella è oggetto di continua variazione nell’elenco delle sostanze pericolose.

Modifiche al Regolamento CLP – REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/197 DELLA COMMISSIONE (Gennaio 2024)

Con REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/197 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 2023 arriva un aggiornamento alla Tabella 3 dell’Allegato VI relativamente alla sostanza 1,4-benzendiammina, N,N’-derivati misti fenilici e benzilici e alla sostanza ossido dibutilstannico. Si fa anche riferimento alla classificazione armonizzata del piombo riguardo alla tossicità per l’ambiente acquatico.

Al link del Regolamento la nuova tabella 3 dell’Allegato VI del Regolamento CLP

Modifiche al Regolamento CLP – REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1435 DELLA COMMISSIONE (Luglio 2023)

Con REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1435 la COMMISSIONE aggiorna le voci dell’allegato VI del Regolamento CLP , parte 3, relativamente

  • all’acido 2-etilesanoico e suoi sali;
  • all’acido borico;
  • al triossido di diboro;
  • eptaossido di tetraboro e disodio, idrato;
  • al tetraborato di disodio, anidro;
  • dell’acido ortoborico, sale sodico; a
  • l tetraborato di disodio decaidrato e del tetraborato di disodio pentaidrato.

All’allegato VI, parte 3, tabella 3, le voci corrispondenti ai numeri delle sostanze 005-007-00-2, 005-008-00-8, 005-011-00-4 e 607-230-00-6 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti voci:

Numero della sostanzaDenominazione chimicaNumero CENumero CASClassificazioneEtichettaturaLimiti di concentrazione specifici, fattori M e STANote
Codici di classe e di categoria di pericoloCodici di indicazioni di pericoloPittogrammi, codici di avvertenzaCodici di indicazioni di pericoloCodici di indicazioni di pericolo supplementari
«005-007-00-2acido borico; [1]acido borico [2]233-139-2 [1]234-343-4 [2]10043-35-3 [1]11113-50-1 [2]Repr. 1BH360FDGHS08DgrH360FD  11 »
«005-008-00-8triossido di diboro215-125-81303-86-2Repr. 1BH360FDGHS08DgrH360FD  11 »
«005-011-00-4eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; [1]tetraborato di disodio, anidro; [2]acido ortoborico, sale sodico; [3]tetraborato di disodio decaidrato; [4]tetraborato di disodio pentaidrato [5]235-541-3 [1]215-540-4 [2]237-560-2 [3]215-540-4 [4]215-540-4 [5]12267-73-1 [1]1330-43-4 [2]13840-56-7 [3]1303-96-4 [4]12179-04-3 [5]Repr. 1BH360FDGHS08DgrH360FD  11 »
«607-230-00-6acido 2-etilesanoico e suoi sali, esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegatoRepr. 1BH360DGHS08DgrH360D  A, X, 12 »

Regolamento 2023/707 su interferenti endocrini (marzo 2023)

Con REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/707 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2022 (GU L 93/7 del 31/3/2023) nuova modifica regolamento (CE) n. 1272/2008, per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

 Obiettivo del Decreto è stabilire un’identificazione giuridicamente vincolante dei pericoli legati agli interferenti endocrini .

Interferenti endocrini e rischi per la salute

Le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino rappresentano un rischio per la salute pubblica e per l’ambiente. È stato dimostrato che l’interferenza con il sistema endocrino può causare determinati disturbi negli esseri umani, tra cui malformazioni congenite, disturbi dello sviluppo, della riproduzione o dello sviluppo neurologico, tumori, diabete e obesità, con un’incidenza elevata e in aumento sia nei bambini che negli adulti. È stato anche dimostrato che le proprietà di interferenza con il sistema endocrino possono influire negativamente sulle popolazioni animali.

Interferenti endocrini: modifiche al regolamento CLP

Il Regolamento 2023 apporta modifiche e sostituisce

  • Allegato I: inserito il punto 3.11.   Interferenza con il sistema endocrino per la salute umana
  • Allegato II: modifiche testuali  parte 2, punto 2.10
  • Allegato III: aggiunte le lettere c) e d)
  • Allegato VI: modifica nella parte 1, punto 1.1.2.1.1, la tabella 1.1: aggiunta
dopo la riga relativa alla classe di pericolo «Pericolo in caso di aspirazione» è aggiunta la riga seguente:«Interferente endocrino per la salute umanaED HH 1ED HH 2»;
2)dopo la riga relativa alla classe di pericolo «Pericoloso per l’ambiente acquatico» sono aggiunte le righe seguenti:«Interferente endocrino per l’ambienteED ENV 1ED ENV 2Persistente, bioaccumulabile e tossicoMolto persistente e molto bioaccumulabilePBTvPvBPersistente, mobile e tossicoMolto persistente e molto mobilePMTvPvM».

Sostanze pericolose: le modifiche europee all’elenco del Regolamento CLP – Tabella 3 Allegato VI

Di seguito le principali modifiche alla Tabella 3 del Regolamento CLP

Regolamento CLP: modifiche Tabella 3 sostanze pericoloseentrata in vigore
Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione del 16 febbraio 2022si applica dal 1° dicembre 2023 (come da Rettifica del 16/2/2022 -vedi sotto);
Regolamento delegato (UE) 2021/849 dell’11 marzo 2021;si applica a decorrere dal 17 dicembre 2022
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1182.si applica a decorrere dal 1o marzo 2022

Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione del 16 febbraio 2022

Con Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione del 16 febbraio 2022, si modifica ancora la Tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che contiene l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all’allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.

Modifiche CLP: le sostanze modificate con Regolamento 2022/692

Sono pervenute informazioni supplementari che contestano la valutazione scientifica contenuta nei pareri del RAC

  • dell’11 giugno 2020 sulla sostanza acido 2-etilesanoico e i suoi sali;
  • dell’11 giugno 2020 relativo a un riesame su richiesta della Commissione europea in merito alla tossicità sullo sviluppo di N-carbossimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra(acido acetico) (DTPA) e i suoi sali di pentasodio e pentapotassio;
  • dell’8 ottobre 2020 sulla sostanza bromuro di ammonio; del 10 dicembre 2020 sulla sostanza divanadio pentaossido;
  • del 10 dicembre 2020 relativo a un riesame su richiesta della Commissione europea di nuove informazioni relative alla tossicità acuta per inalazione di 2-butossietanolo; monobutiletere del glicole etilenico (EGBE); e del 10 dicembre 2020 sulla sostanza melammina.

Dopo l’invio della valutazione del RAC alla Commissione, sono pervenute informazioni supplementari relative alla tossicità acuta per inalazione di

  • sostanza silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti dell’idrolisi con silice;
  • diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie.

Regolamento 2022/692: quando entra in vigore?

Il Regolamento 2022/692 entra in vigore il 23 maggio 2022 (a 20° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta), ma si applica dal 23 novembre 2023. Con Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022 il termine di entrata in vigore si sposta al 1o dicembre 2023.

Non è necessario conformarsi immediatamente alle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate, visto che occorre concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l’etichettatura e l’imballaggio. Tuttavia i fornitori hanno la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate nuove o aggiornate e di adattare l’etichettatura e l’imballaggio di conseguenza, su base volontaria, prima della data di applicazione del regolamento per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente e per permettere ai fornitori di beneficiare della flessibilità necessaria.

Consulta l’allegato al Regolamento per tutte le modifiche attuate.

Regolamento delegato (UE) 2021/849 dell’11 marzo 2021 – Le modifiche alla Tabella del CLP

Il Regolamento 2021/849 modifica la Tabella 3 del Regolamento CLP che contiene l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all’allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.

Le modifiche riguardano sostanze per le quali l’ECHA (l’Agenzia europea per le sostanze chimiche) ha ricevuto proposte volte

  • a introdurre la classificazione e l’etichettatura armonizzate
  • e ad aggiornare o abrogare la classificazione e l’etichettatura armonizzate di altre sostanze

Le sostanze di cui varia la classificazione

L’Agenzia ha calcolato i valori delle stime di tossicità acuta (STA) per

  • ossido di dirame,
  • dicloruro di rame triidrossido,
  • esaidrossosolfato di tetrarame
  • ed esaidrossosolfato idrato di tetrarame,
  • fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico),
  • carbonato di rame(II)
  • idrossido di rame(II) (1:1),
  • diidrossido di rame; idrossido di rame(II),
  • poltiglia bordolese;
  • prodotti di reazione del solfato di rame con diidrossido di calcio e solfato di rame pentaidrato,
  • oltre a quelli proposti nei pareri del RAC per altre sostanze.

Tali valori delle STA sono stati inseriti nella penultima colonna della tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Le sostanze con la classificazione ed etichettatura aggiornata

La Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni che contestano la valutazione scientifica contenuta nei pareri del RAC (ma non le ha ritenute sufficienti a sollevare dubbi sull’analisi scientifica):

  • del 15 marzo 2019 sulla sostanza mancozeb,
  • del 20 settembre 2019 sulla sostanza 4-metilpentan-2-one,
  • e del 20 settembre 2019 sulla sostanza dimetomorf.

Ritiene pertanto appropriato introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze.

Quando si applica il Regolamento 2021/849?

Il Regolamento si applica a decorrere dal 17 dicembre 2022, perché risulta appropriato introdurre un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni nuove o riviste e di vendere le scorte esistenti, aggiornare o abrogare la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze.

Il Regolamento 2020/1182

Con REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1182 la Commissione adegua al progresso tecnico l’allegato VI parte 3, del regolamento (CLP) n. 1272/2008,e raccoglie le proposte volte a introdurre la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornarne o abrogarne la classificazione e l’etichettatura armonizzate di e altre sulla base dei pareri del Comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea delle Sostanze chimiche (ECHA) che si sono appuntati sul «piombo» e sul «2-butossietanolo; etilenglicol-monobutiletere».
Le sostanze e le miscele oggetto di modifica possono, prima del 1° marzo 2022, essere classificate, etichettate e imballate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dal nuovo regolamento (si intende consentire ai fornitori di adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni nuove o riviste e di vendere le scorte esistenti).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1182: le voci di sostanze modificate

Nel regolamento si fa esplicito riferimento ad alcune delle modifiche alla Tabella 3: in particolare si parla della sostanza «piombo» e la sostanza «2-butossietanolo; etilenglicol-monobutiletere».

La voce piombo in Tabella 3, all VI

Per quanto riguarda la sostanza «piombo»: numero CAS 7439-92-1 e ai numeri della sostanza 082-013-00-1 (polvere di piombo; [diametro delle particelle < 1 mm]) e 082-014-00-7 (piombo massivo; [diametro delle particelle = 1 mm]), il comitato ha proposto di applicare la stessa classificazione ambientale tanto alla forma massiva quanto a quella in polvere. Il comitato deve però procedere a un’ulteriore valutazione circa l’opportunità di applicare la stessa classificazione ambientale al piombo massivo e in polvere: in base ad alcuni studi scientifici, la classificazione ambientale della forma massiva raccomandata non risulta adeguata e non sarà pertanto inclusa nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 finché il comitato non avrà emesso un parere riveduto.

La voce butossietanolo in Tabella 3, all VI

Per quanto riguarda la sostanza «2-butossietanolo; etilenglicol-monobutiletere» (numero CAS 111-76-2) in base a nuovi dati scientifici relativi alla classe di pericolo «tossicità acuta (inalazione)» si presume che la classificazione per tale classe di pericolo raccomandata nel parere del comitato, basata su dati meno recenti, possa non essere adeguata. Di conseguenza, questa classe di pericolo non dovrebbe essere oggetto di modifica nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 finché il comitato non avrà emesso un parere riveduto alla luce delle nuove informazioni disponibili, mentre dovrebbero invece essere incluse tutte le altre classi di pericolo coperte dal parere del comitato.

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Abc degli agenti chimici. Detenzione e impiego
Informazione ai lavoratori ai sensi degli artt. 36 e succ. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i Aggiornato con il Reg. 1907/2006 (Reach) e s.m.i e il Reg. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

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