Le Regole Tecniche Verticali (RTV) sono disposizioni applicabili a una specifica attività che integrano, in base alle peculiarità della stessa, le indicazioni fornite dalla Regola Tecnica Orizzontale (RTO), dalla cui completa applicazione il progettista non può prescindere visto che ne sono parte integrante.
Il Codice di Prevenzione Incendi emanato con il D.M. 3/8/2015 conteneva solo tre RTV, ovvero i capitoli V1: Aree a rischio specifico, V2: Aree a rischio per atmosfere esplosive e V3: Vani degli ascensori, cui sono state aggiunte, successivamente, ulteriori regole tecniche verticali di prevenzione incendi per varie attività, già emanate o in corso di emanazione.
Nel presente articolo poniamo alcune domande sulle RTV: cosa sono e qual è il loro obiettivo? quali sono quelle finora emanate e quali saranno quelle in vista?.
Indice:
• Che cosa si intende per RTV?
• Quando sono state emanate le RTV e quali sono quelle attualmente in vigore?
• Quali sono le prossime Regole Tecniche in arrivo?
• Approfondisci sulla rivista Antincendio
Nell'articolo
Che cosa si intende per RTV?
Le Regole tecniche verticali sono disposizioni applicabili a una specifica attività, di cui ne assumono la denominazione.
Il ricorso alle RTV consente una migliore caratterizzazione della specifica attività; difatti, scopo delle stesse è fornire indicazioni aggiuntive/sostitutive rispetto a quelle già previste dal D.M. 3/8/2015, il cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi n(“RTO”=”Regola Tecnica Orizzontale”) e dalla successiva revisione emanata con D.M. 18/10/2019.
Pertanto, l’applicazione delle RTV presuppone l’applicazione dell’intero Codice di prevenzione incendi del quale sono parte integrante.
Quando sono state emanate le RTV e quali sono quelle attualmente in vigore?
Come detto in precedenza, le Regole Tecniche Verticali sono state emanate con decreti successivi al Codice e, a parte i capitoli V1: Aree a rischio specifico, V2: Aree a rischio per atmosfere esplosive e V3: Vani degli ascensori, tutti inseriti nella Sezione V: Regole Tecniche Verticali del D.M. 3/8/2015, hanno seguito la cronologia riportata in figura.
In particolare, le seguenti RTV sono attualmente in vigore:
• Capitolo V.4: Uffici emanato con Decreto del Ministero dell’Interno dell’8 giugno 2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” in vigore dal 23/7/2016.
• Capitolo V.5: Attività ricettive turistico-alberghiere emanato con Decreto del Ministero dell’Interno del 9 agosto 2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” in vigore dal 22/9/2016.
• Capitolo V.6: Autorimesse emanato con Decreto del Ministero dell’Interno del 21 febbraio 2017 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività autorimessa” in vigore dal 2/4/2017.
• Capitolo V.7: Attività scolastiche emanato con Decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2017 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” in vigore dal 25/8/2017.
• Capitolo V.8: Attività commerciali emanato con Decreto del Ministero dell’Interno del 23 novembre 2018 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” in vigore dal 2/1/2019.
Quali sono le prossime Regole Tecniche in arrivo?
Le seguenti RTV, invece, sono state già approvate in sede di Comitato Centrale Tecnico per la Prevenzione Incendi (CCTS) e sono in attesa della conclusione dell’iter per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• Regola tecnica verticale per edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
• Regola tecnica verticale di prevenzione incendi per gli asili nido.
• Revisione ed aggiornamento della regola tecnica verticale di prevenzione incendi per le attività di autorimessa emanata con decreto del Ministro dell’Interno 21 febbraio 2017.
Infine, ci sono numerosi gruppi di lavoro che stanno elaborando ulteriori RTV. In particolare, nel corso del 2019 sono state presentate al CCTS le seguenti proposte che sono attualmente in attesa delle osservazioni dei vari stakeholders:
• Regola tecnica verticale di prevenzione incendi per le strutture sanitarie.
• Regola tecnica verticale di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione.
• Regola tecnica verticale di prevenzione incendi per gli edifici tutelati (p.to 72 del D.P.R. 151/2011) con esclusione di biblioteche e archivi, musei, gallerie e mostre.
mentre sono attualmente in itinere i gruppi di lavoro incaricati dell’elaborazione delle RTV su locali di pubblico spettacolo, crowd management, ecc…
Approfondisci sulla rivista Antincendio!
Le Regole Tecniche Verticali: caratteristiche e modifiche di quelle emanate ed in fase di lavorazione
Roberta Lala
Antincendio n.3/2020
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