Si tratta di indicazioni prioritarie per l’adeguamento alla normativa antincendio, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi (articoli 3 e 4 del DPR 1° agosto 2011, n. 151) e ferma restando l’integrale osservanza del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 e per la sicurezza sul lavoro, quanto disposto nel Testo unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008).
L’adeguamento antincendio delle scuole e le priorità di intervento
Si ricorda che, alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado;
Inoltre, è scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014 (Regola tecnica asili nido);
Le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, spiega il Ministero dell’Interno, potranno essere realizzate secondo i tre seguenti livelli di priorità (con riferimento al DM 26/8/92 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica):
livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1 7. (7.1. Impianto elettrico di sicurezza), limitatamente al secondo comma, lettere a) e b) (*vedi sotto); 8 (SISTEMI DI ALLARME); 9.2 (Estintori.); 10 (SEGNALETICA DI SICUREZZA); 12 (NORME DI ESERCIZIO);
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1(Spazi per esercitazioni); 6.2(Spazi per depositi); 6.4(Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche); 6.6(Spazi per servizi logistici), limitatame nte al punto 6.6.1 (Mense); 9.3(Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi);
livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.
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*Art. 7 del DM 26 agosto 1992
L’impianto elettrico di sicurezza deve alimentare le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone:
a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;
b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme. Nessun’altra apparecchiatura può essere collegata all’impianto elettrico di sicurezza.
Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 21 marzo 2018
Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.
(GU n.74 del 29-3-2018)
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