Analisi degli infortuni nel settore pirotecnico
La stesura del Documento è stata preceduta da un attento esame della documentazione sugli infortuni disponibile in materia, necessario ai fini della corretta individuazione e valutazione degli aspetti critici comuni alle esplosioni degli opifici pirotecnici presi in esame e della evidenziazione delle preoccupanti lacune nella normativa di settore.
In particolare, sono stati analizzati i dati statistici di fonte INAIL – Consulenza Statistico Attuariale relativi all’andamento infortunistico del settore “pirotecnia” corrispondente alla voce di tariffa 0570 “Pirotecnia: produzione di fuochi artificiali, allestimento e conduzione di spettacoli pirotecnici”, aggiornati al 31 ottobre 2011 (casi indennizzati dall’Istituto Assicuratore e distinti per gestione (Industria e Artigianato).
È stata anche esaminata la “Terza relazione intermedia dell’attività” della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, riguardante i problemi della sicurezza sul lavoro nel settore delle attività pirotecniche (cap. 3, par. 3.2 della Relazione), reperibili nell’Allegato n. 2 al Documento.
La valutazione del rischio nel settore pirotecnico
Nel Documento approvato dalla Commissione, che si compone di 4 diversi allegati, si passano in rassegna le disposizioni contenute nel TULPS (Allegato B per impianti e luoghi di lavoro) e nel D.Lgs. del 25/09/2012, n. 176 di modifica del D.Lgs. n. 58/2010 (per formazione di addetti e direttori di stabilimento), nonché le disposizioni del Testo unico di Sicurezza, applicabili al settore, i cui riferimenti sono contenuti nell’Allegato 3 al Documento.
Con riferimento alla valutazione dei rischi, viene escluso il ricorso alle procedure standardizzate; la Commissione consultiva ricorda poi che nelle VdR il datore di lavoro deve valutare, fra l’altro, il rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi (art. 223 del Titolo IX, Capo I – Protezione da agenti chimici). A tale scopo, il Datore di Lavoro deve tenere conto della classificazione delle sostanze e delle miscele manipolate o prodotte; il livello di rischio sarà, quindi, strettamente legato alla classificazione delle sostanze o miscele effettuata secondo i principi ed i criteri previsti dal Regolamento 1272/2008/CE su classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose (Regolamento CLP) e, attualmente, soltanto per le miscele e fino al 1 giugno 2015, dal D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65.
I prodotti pirotecnici
Ulteriori riferimenti vengono poi fatti alla classificazione degli esplosivi, evidenziando le differenze fra le norme del TULPS e Regolamento CLP: nell’allegato 4 al Documento approvato dalla Commissione è presente l’elenco degli agenti chimici maggiormente utilizzati per la fabbricazione di articoli pirotecnici e, dall’analisi di tale allegato, si può osservare la presenza di sostanze pericolose classificate come esplosive, infiammabili, tossiche ed irritanti.
E’ stato, inoltre, esaminato l’aspetto relativo al trasporto di tali prodotti, che devono conforme a quanto previsto dall’Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose (vedi Allegato n. 3 al Documento).
Rischio di incidenti rilevanti
Nel Documento è poi analizzata l’applicazione della normativa che disciplina il rischio di incidenti rilevanti (D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.), la quale non è applicabile alla maggioranza delle realtà aziendali del settore (PMI, spesso a conduzione familiare). Infatti, ai fini dell’applicabilità delle disposizioni di tale normativa è necessario accertare che la quantità del materiale ivi detenuto, superi determinati valori di soglia specificatamente indicati dalla norma.
Un aspetto critico preso in esame, riguarda gli eventuali depositi giudiziari che possono essere disposti; al riguardo, si fa presente che la licenza, rilasciata dal Prefetto, prevede espressamente il quantitativo di articoli pirotecnici che può essere detenuto e, di conseguenza, l’eventuale deposito giudiziario di materiale esplodente in genere, oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria, dovrà tenere conto di quanto indicato nella licenza.
Formazione dei lavoratori
Infine nel Documento sono contenuti riferimenti alla formazione dei lavoratori,e del titolare della licenza, sottolineando come nel Testo Unico si preveda formazione ed informazione relativamente alle conoscenze sulla natura intrinseca della pericolosità delle sostanze chimiche ed al loro utilizzo e gestione nelle attività produttive, mentre nel D.Lgs. n. 334/99 si prevede l’applicazione del decreto del Ministero dell’Ambiente 16 marzo 1998 che detta modalità con le quali i gestori ed i fabbricanti devono procedere, almeno con cadenza trimestrale, all’informazione, all’addestramento ed all’equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.
Quanto all’utilizzo di attrezzature adeguate agli ambienti di lavoro in cui c’è il rischio di esplosione, secondo la Commissione esse devono rispondere a specifiche norme tecniche di sicurezza ed è, pertanto, necessario che il “datore di lavoro” provveda ad una corretta scelta dell’attrezzatura stessa, in fase di acquisto e di manutenzione.
Autorizzazioni e soggetti competenti
Una ulteriore problematica emersa e contenuta nel Documento riguarda la dispersione di varie competenze distribuite su organi istituzionali diversi, sia centrali, che periferici. La scarsa comunicazione tra tali soggetti coinvolti in processi autorizzativi specifici e di controllo delle attività pirotecniche rappresenta un ostacolo alla conoscenza del tessuto produttivo del territorio, comportando un mancato coordinamento istituzionale.
La Commissione auspica, nella formulazione delle conclusioni, l’adeguamento e la coerenza delle varie normative di sicurezza e prevenzione che regolano questo settore, un più efficace coordinamento delle amministrazioni competenti in materia e la necessità di dedicare, nell’ambito delle attività formative specifiche, maggiore attenzione alle indicazioni relative ai rischi specifici derivanti dall’utilizzo delle sostanze pericolose.
Allegati
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