Spettacoli viaggianti: nuovi chiarimenti dal Ministero Interno

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Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la circolare dell’11 giugno 2013 (in allegato alla notizia) che fornisce chiarimenti ed indirizzi applicativi relativamente alle norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. La circolare, dunque, analizza e chiarisce su alcuni passaggi del DM 13/12/2012 che apporta modifiche alla normativa di riferimento, contenuta nel DM 18 maggio 2007.

Spettacoli viaggianti e normativa di riferimento

Il ministero dell’Interno ammette che si tratta di un settore di elevata peculiarità, con attività estremamente diverse per tipologia e livello di complessità, regolamentate da norme tecniche, nazionali e internazionali in costante evoluzione e, soprattutto nell’ambito delle piccole attrazioni, caratterizzate da problematiche di interfaccia -sia di natura amministrativa che tecnica – con il mondo dei giochi, presenti in numero estremamente elevato rispetto a tutte le altre attività, anche nelle sale giochi, negli esercizi pubblici e in altre attività aperte al pubblico, diverse dai parchi di divertimento permanenti o dai luna park temporanei.
Il problema di queste attività riguarda in particolare il sistema autorizzatorio legato all’art. 69 del TULPS, caratterizzato da una certa onerosità temporale ed economica dei procedimenti autorizzativi.

I chiarimenti sulle modifiche al DM 18/5/2007

La circolare quindi mette in luce ed analizza alcune delle modifiche del DM 13/12/2012 al DM 18 maggio 2007, in particolare relativamente a “Scopo e campo d’applicazione” e “Definizioni” del decreto del 2007.
Fra le precisazioni della circolare spicca anche quella sulla “Registrazione e codice identificativo delle nuove attività” articolo 4 del DM 18/5/2007 (come modificato dall’articolo 3 del DM 13/12/2012) e sulla “Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti” articolo 5 del DM 18/5/2007 (come modificato dall’articolo 4 del DM 13/12/2012).
Con riferimento al comma 5 dell’articolo 4 del DM 18/5/2007 si prende a riferimento i procedimenti semplificati per le “piccole attrazioni“, già regolate in una circolare del 2009. Tali procedimenti, spiega il Ministero comprendono anche le “piccole attrazioni a funzionamento semplice”, introdotte nell’elenco ministeriale dal decreto MIBAC del 14 giugno 2012, e comportano una interazione con il pubblico quasi nulla (come nel caso ad esempio dei bigliardini, delle rotonde o tiri al gettone) o molto limitata (come ad esempio le piccole attrazioni a dondolo, a gettone o a moneta, denominate “kiddie ride”) e, per la quasi totalità, non sono presidiate (ovvero non è previsto il conduttore).
Anche i “balli a palchetto (o balere)”, le “arene ginnastiche” ed i “teatrini di burattini (o marionette)” come attività dello spettacolo viaggiante ovvero con le caratteristiche previste dall’elenco tipologico ed esclusivo di cui all’art. 4 della legge 337/68, non hanno interazione con il pubblico, sono strutturalmente semplici e riconducibili a fattispecie regolate da specifiche regole e/o norme tecniche.
Per tali attività, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione, redatta da tecnico abilitato, o da una certificazione di un organismo di certificazione, dalla quale risulti la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti (per la stessa documentazione) dal decreto 2007.
Detta asseverazione non certifica la “sicurezza” della attività ma la completezza e la idoneità della documentazione tecnica illustrativa e certificativa preposta allo scopo ai sensi degli articoli 3 e 4 (per le nuove attrazioni), o 5 (per le attrazioni esistenti), del decreto 2007.
Resta comunque impregiudicata la facoltà dei Comuni di avvalersi, in caso di motivata necessità, della Commissione di vigilanza locale e, in tema di asseverazioni, il consueto obbligo, sempre da parte dei Comuni, di sottoporre le asseverazioni ricevute; a controllo a campione.

Istanze di registrazione

Infine un riferimento all’articolo 6 del DM del 2007 che consente ai gestori delle attività esistenti di presentare una nuova istanza di registrazione entro 180 gg dalla data pubblicazione del nuovo decreto, ovvero entro il 19 giugno 2013.
Tale opportunità riguarda tutte le attrazioni comunque in esercizio prima della entrata in vigore del DM 18/5/2007 (12/12/2007) che, per ottenere la licenza ex art 69 del TULPS come attività dello spettacolo viaggiante, possono attivare la procedura prevista dall’art. 5 del decreto del 2007 come ora aggiornalo dal comma 2 delle norme transitorie.
Infine il ministero dell’Interno ricorda come nel comma 3 dell’articolo 6 del DM del 2007 siano stati prorogati al 30 giugno 2013 i termini, per le Commissioni di vigilanza, per proseguire, ove ancora non concluso, l’iter di controllo delle istanze di registrazione delle attività esistenti inoltrate prima del 12 dicembre 2009. A queste attività è quindi consentita la prosecuzione dell’esercizio salvo gli effetti dei provvedimenti di diniego già espressi.

Redazione InSic

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