Stazioni ferroviarie e calcolo della superficie accessibile al pubblico

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Un Abbonato alla rivista Antincendio pone un quesito piuttosto articolato sul calcolo della superficie accessibile al pubblico di una stazione ferroviaria, dettagliando i metri quadri utilizzabili, al fine di capire se l’attività può o meno rientrare nella Att 78 1C. del D.P.R. 151/11.
Risponde il nostro Esperto, Sandro Marinelli (Dirigente AR Corpo VV.F).

Il Quesito
Le stazioni ferroviarie con una superficie accessibile al pubblico superiore ai 5.000 mq rientrano nella Att 78 1C. del D.P.R. 151/11. Come si deve calcolare la “superficie accessibile al pubblico”?
a) I 5.000 mq debbono essere tutti comunicanti fra loro?
b) La superficie comune composta da: atrio, corridoi di transito, biglietteria, sale di attesa , servizi ecc. comprende anche la banchina principale ed i sottopassi?
c) l’ufficio Polfer, è un servizio al viaggiatore finalizzato alla sua sicurezza, rientra nella superficie di cui sopra?
d) Spesso ai piani superiori del fabbricato viaggiatori sono presenti uffici, che pur essendo alle volte di pertinenza ferroviaria, possono essere accessibili da fornitori e da visitatori esterni magari per pratiche burocratiche.

Qualora tali uffici dispongano di accessi/esodi indipendenti, la loro superficie rientra comunque in quella accessibile al pubblico? Vale anche se gli accessi/ esodi avvengono per vie interne comunicanti con l’atrio e le parti comuni? Dubbio analogo per i locali commerciali, interni al volume del Fabbricato Viaggiatori ma indipendenti per avere accessi/uscite proprie e direttamente all’esterno. In sostanza , la distribuzione dei locali accessibili al pubblico in un Fabbricato viaggiatori, potrà prevedere settori di edificio del tutto indipendenti fra loro, ma pur sempre accessibili al pubblico. Tali superfici vanno computate nei 5.000 mq?

Secondo l’Esperto
L’attività n.78 del D.P.R. 151/2011 è stata introdotta come nuova tipologia di attività, non essendo compresa tra le attività indicate nel precedente D.M. 16/02/82 e, quindi, a suo tempo non soggetta alle autorizzazioni di prevenzione incendi, salvo che al suo interno non ci fossero singole attività soggette singolarmente alle predette procedure autorizzative.
Che il Legislatore, in precedenza, si fosse “dimenticato” di tale tipologia di attività risulta evidenziato dal fatto che il D.M. 10/03/98, che fissa i “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro”, aveva già inserito le stazioni ferroviarie tra le attività a rischio d’incendio elevato e ciò in conseguenza dalle notevoli presenze di pubblico in tali attività.
Il limite di 5000 mq. coperti lordi, quale superficie accessibile al pubblico, al di sopra del quale l’attività è soggetta alle procedure autorizzative di tipo C è la logica conseguenza di quanto era stato in qualche modo anticipato dal D.M. 10/03/98.
Ciò premesso, è evidente che, trattandosi di una tipologia di attività particolare, al cui interno esistono tante “sottoattività” diversificate, tale peculiarità ha spinto il legislatore a considerare il “tutto” un insieme non scindibile (basti pensare ai servizi comuni ed ai piani di emergenza delle singole attività che debbono confluire nel piano complessivo di tutta la stazione ferroviaria) e, pertanto, per rispondere ai quesiti del lettore, nei 5000 mq. vanno ricomprese tutte le superfici coperte, comunque siano definite, che concorrono a costituire la stazione ferroviaria, anche se gestite da terzi (ad esempio Polfer), senza eccezioni di sorta e nelle quali è prevista la possibilità che siano accessibili al pubblico.
In altre parole i 5000 mq. complessivi lordi al coperto significano che la stazione ferroviaria ha una dimensione che necessita, per la sua consistenza, di essere sottoposta alle procedure autorizzative previste dal Legislatore, senza ricercare inutili distinguo tra le varie parti, visto che, ai fini antincendio, è da considerarsi un’unica attività.


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