Con il Decreto 20 febbraio 2020 si stabilisce per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, che siano prorogati di un anno i termini di cui:
a) all’art. 2, comma 1, lettere c) e d) per le attività’ in regola con gli adempimenti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b);
b) all’art. 2, comma 2, lettere c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b);
c) all’art. 3, comma 1, lettere b) e c) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a);
d) all’art. 3, comma 4, lettere c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all’art. 3, comma 4, lettere a) e b).
DECRETO 20 febbraio 2020 del MINISTERO DELL’INTERNO
Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015. (20A01267)
(GU n.50 del 28-2-2020)
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