Il comma 9-bis dell’articolo 2, introdotto dal Senato, del Decreto Milleproroghe 2023 (qui il testo coordinato del DL 29 dicembre 2022, n. 198) in vigore dal 28 febbraio 2023, (convertito con LEGGE di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 ) proroga di tre anni una serie di termini per l’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie.
Tali termini erano previsti dal D.M. 19 marzo 2015 per gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio e che per cause di forza maggiore, dovute all’emergenza epidemiologica da Covid19, sono state impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste.
La proroga si affianca a quelle per l’adeguamento antincendio per edifici scolastici e asili, strutture ricettive/rifugi alpini e Edifici e luoghi di cultura.
Nell'articolo
Adeguamento antincendio delle strutture sanitarie: cosa prevede il D.M. 19 marzo 2015
Il comma 1 dell’art. 2 del D.M. 19 marzo 2015 stabilisce che le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l’adeguamento, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III (Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno) del D.M. 18 settembre 2002, così come modificato dall’allegato I al D.M. 19 marzo 2015, entro i termini temporali e con le modalità ivi indicate.
Nel dettaglio, la disposizione in esame proroga di tre anni i termini di cui al DM;:
- a) all’art. 2, comma 1, lettere c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso art. 2, comma 1, lettere a) e b): i termini entro cui gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando provinciale dei Vigili del fuoco le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui all’art. 4 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, (che disciplina i controlli di prevenzione incendi effettuati dal Comando) attestanti il rispetto di determinati requisiti di sicurezza antincendio.
- b) all’art. 2, comma 2, lettere c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso art. 2, comma 2, lettere a) e b): i termini entro cui, in caso di adeguamento per lotti, gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del D.M. Interno 18 settembre 2002 (recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”), di lotti di attività aventi superficie pari, rispettivamente, almeno al 30 per cento (per il termine di cui alla lett. c)) e al 70 per cento (per il termine di cui alla lett. d)) della superficie totale in pianta della struttura.
- c) all’art. 2, comma 1, lettera e) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b): il termine entro cui gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo III del D.M. Interno 18 settembre 2002.
- d) all’art. 2, comma 2, lettera e) per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso art. 2, comma 1, lettere a) e b): il termine relativo alla presentazione al Comando della segnalazione certificata attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del D.M. 18 settembre 2002.
DM 18 settembre 2002
Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture sanitarie, di cui al precedente articolo, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;
d) limitare, la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Art 2 del DM 19 marzo 2015
- Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, così come modificato dall’allegato I al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate:
a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di seguito denominato Comando, la valutazione del progetto, di cui all’art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell’attività.
b) Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture, di cui al presente comma, presentano al Comando la segnalazione certificata di inizio attività, di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di seguito denominata segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e); punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1, comma 1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto 20; punto 21 e punto 22. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l’adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III al presente decreto, che deve prevedere
l’attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, deve essere individuato dal titolare dell’attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all’interno dell’attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011 e deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III al presente decreto. - c) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 13.3; punto 14; punto 15.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 17.3.1, comma 1; punto 17.3.2; punto 18.5. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l’adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all’adeguamento antincendio, che deve prevedere l’attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase.
- d) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 15.5.1, commi 1, 3, 7; punto 15.5.2; punto 15.6; punto 17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1; punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7, punto 18.1; punto 18.3; punto 18.4; punto 19.3. La segnalazione certificata di inizio attività deve attestare, inoltre, la predisposizione e l’adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all’adeguamento antincendio, che deve prevedere l’attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase.
- e) Entro nove anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo III del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 così come modificato dall’Allegato I al presente decreto
Questi termini sono stati prorogati di un anno dal D.M. 20 febbraio 2020 in piena emergenza pandemica.
Decreto 20 febbraio 2020: proroghe antincendio per strutture sanitarie
Con Decreto 20 febbraio 2020 del Ministero dell’Interno vengono prorogate di un anno le scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015 che ha disegnato un piano di adeguamento antincendio progressivo:
- per le strutture esistenti che erogano prestazioni in regime ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, e
- per le strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 metri quadrati.
Prevenzione Incendi nelle strutture sanitarie: un caso di progettazione
InSic suggerisce il volume di EPC Editore:
Codice di prevenzione incendi. Progettazione STRUTTURE SANITARIE
Zoeddu Nicola
E-book
In questo e-book viene presentato un esempio di un progetto antincendio ai fini della realizzazione di un nuovo complesso ospedaliero distribuito in due padiglioni da 7 piani fuori terra (compresa la copertura) per un totale di 200 posti letto complessivi. Tale attività è inquadrabile al punto 68.5.C dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011.
Codice di Prevenzione incendi: libri e corsi
InSic suggerisce i seguenti libri di prevenzione incendi, editi da EPC Editore sul Codice di Prevenzione incendi ed i corsi di formazione organizzati da Istituto Informa sulle evoluzioni normative del Codice.
Codice di prevenzione incendi commentato + Esempi applicativi del Codice di prevenzione incendi
Libro
Edizione: luglio 2022 e novembre 2020
Pagine: 568 + 640 a colori
Formato: 197×270 mm
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Edizione: novembre 2020 (addenda genn. 2022)
Pagine: 640 a colori + 128
Formato: 197×270 mm
Analisi del rischio di incendio e Codice di Prevenzione incendi
INFORMA- Roma
D.M. 03/09/2021 (Decreto “Minicodice”) e D.M. 03/08/2015 aggiornato al D.M. 12/04/2019
Valido come corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP e Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 8 Crediti (CFP) CNI.
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