Viene quindi modificato l’allegato del decreto 28 febbraio 2014 con l’allegato del nuovo decreto che lo sostituisce completamente e regola ora la materia sulla base degli aggiornamenti normativi nel frattempo intervenuti e ponendo rimedio ad alcune criticità applicative segnalate dalle associazioni di categoria, relativamente agli aspetti correlati all’individuazione degli addetti incaricati della gestione delle emergenze e dei dispositivi antincendio mobili.
Il Decreto specifica che per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni della vecchia normativa, il decreto 2 luglio 2019 non comporta adempimenti.
Riferimenti normativi:
DECRETO 2 luglio 2019 del MINISTERO DELL’INTERNO
Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
(GU n.162 del 12-7-2019)
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