Il quesito presentato
Il quesito riguardava un progetto di ristrutturazione di un immobile, da adibire a studentato, per il quale era stato presentato un esame-progetto ai sensi del D.M. 9.04.1994. Nel Luglio 2011 i VV.F. avevano fornito parere favorevole, subordinandolo al rispetto delle indicazioni del Titolo III (Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a venticinque posti letto) del D.M. 9.04.1994. Si chiede pertanto all’Amministrazione centrale se il parere favorevole espresso nel luglio 2011 resta valido alla luce delle novità normative del DPR 151/2011, in vigore dal 1/08/2011, che inserisce l’attività nell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi al punto n. 66.2.B dell’Allegato I.
Il parere della Direzione centrale VV.F.
La Direzione centrale ricorda che la residenza per studenti è già soggetta al controllo dei Vigili del fuoco con il D.M. 16/2/1982 che al punto 85 riferisce a “dormitori e simili”. Con il D.P.R. 151/2011 gli studentati sono stati inseriti al punto n. 66 dell’Allegato I.
Dal punto di vista delle prescrizioni antincendio, il decreto ministeriale 9 aprile 1994 non elenca nel campo di applicazione gli studentati, per cui non ha valenza cogente e può essere utilizzato quale criterio di prevenzione incendi. Ciò vale ad escludere l’applicazione dell’istituto della deroga di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 151/2011.
Allegati
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