Tracciabilità articoli pirotecnici: nuova direttiva UE

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La Direttiva 2014/58/UE stabilisce i dettagli della etichettatura dei prodotti pirotecnici e i dati da comunicare nel Registro degli articoli pirotecnici: gli Stati Membri dovranno conformarvisi entro il 30 aprile 2015

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale europea del 17 aprile la Direttiva 2014/58/UE della Commissione del 16 aprile 2014 “che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.
La direttiva 2007/23/CE stabilisce norme per la sicurezza degli articoli pirotecnici sul mercato dell’Unione e prevedeva l’istituzione di un sistema di tracciabilità comune.

Con la Direttiva 2014/58/UE si stabilisce che gli articoli siano etichettati con un numero di registrazione che racchiuda:
• il numero di identificazione a quattro cifre dell’organismo notificato che ha rilasciato l’attestato di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all’articolo 9, lettera a), della direttiva 2007/23/CE (modulo B), o il certificato di conformità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all’articolo 9, lettera b), della direttiva 2007/23/CE (modulo G) o l’approvazione del sistema qualità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all’articolo 9, lettera c), della direttiva 2007/23/CE (modulo H);
la categoria dell’articolo pirotecnico di cui è certificata la conformità in forma abbreviata, in maiuscolo:
-F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d’artificio rispettivamente delle categorie 1, 2, 3 e 4,
-T1 o T2 per gli articoli pirotecnici teatrali rispettivamente delle categorie T1 e T2,
-P1 o P2 per altri articoli pirotecnici rispettivamente delle categorie P1 e P2;
• il numero di trattamento utilizzato dall’organismo notificato per l’articolo pirotecnico.

L’articolo 2 della Direttiva fa riferimento al Registro degli articoli pirotecnici che deve essere tenuto dagli organismi notificati, che eseguono le procedure di verifica della conformità a norma dell’articolo 9 della direttiva 2007/23/CE. Nell’allegato alla direttiva sono poi indicati gli elementi che devono essere presenti (e conservati per dieci anni) in tale Registro fra i quali
• Numero di registrazione
• Data del rilascio dell’attestato di certificazione CE (modulo B), del certificato di conformità (modulo G) o dell’approvazione del sistema qualità (modulo H) e, se del caso, data di scadenza
• Fabbricante
• Tipo di prodotto (generico) e, se del caso, sottotipo
• Modulo della conformità della fase di produzione (1)
• Organismo notificato che effettua la verifica della conformità della fase di produzione
• Informazioni supplementari

Gli attestati di certificazione CE rilasciati dagli Organismi notificati sono rilasciati conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all’articolo 9, lettera a), della direttiva 2007/23/CE (modulo B), o certificati di conformità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all’articolo 9, lettera b), della direttiva 2007/23/CE (modulo G) o approvazioni del sistema qualità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all’articolo 9, lettera c), della direttiva 2007/23/CE (modulo H).

L’articolo 3 dettaglia poi gli obblighi dei fabbricanti e degli importatori, fra i quali segnaliamo la tenuta del Registro con tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati, l’obbligo di trasferimento del registro alle autorità competenti nel caso in cui il fabbricante o l’importatore cessino l’attività e devono fornire autorità competenti e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni contenute nel Registro.

La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta europea. Gli Stati membri avranno tempo fino al 30 aprile 2015 per conformarsi alla nuova Direttiva, ma le sue disposizioni si applicheranno a decorrere dal 17 ottobre 2016.

Riferimenti normativi
DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/58/UE DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2014
che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

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Redazione InSic

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