Vie di esodo per alberghi in edifici tutelati, le indicazioni della circolare VV.F.

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Proseguiamo nell’analisi della Circolare VV.F. n.13223 del 24 ottobre 2012 ove vengono dettati i criteri per la concessione di deroghe per le strutture ricettive turistico alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, all’interno di edifici storici e tutelati, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

Nei precedenti aggiornamenti abbiamo analizzato le finalità ed i diversi punti in cui si articola l’allegato tecnico del provvedimento, con particolare riferimento all’ubicazione degli edifici (punto 1 dell’allegato tecnico) e caratteristiche costruttive (punto 2 dell’allegato), ovvero resistenza al fuoco delle strutture e alla reazione al fuoco dei materiali.
Ora analizziamo il terzo punto che riguarda le vie di esodo: la circolare riporta il p.to 20.2 del D.M. 9 aprile 1994, che fissa la larghezza minima delle vie di uscita in 0.9 m. con restringimenti fino a 0.8 m in presenza di particolati caratteristiche relative alla reazione al fuoco dei materiali installati. Secondo la circolare in generale possono essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo tutti i provvedimenti di sicurezza che incrementino il livello di illuminamento dell‘impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle strettoie, o laddove si preveda la presenza di un impianto di rilevazione e di segnalazione incendi esteso all’intera attività, o di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo.

Ove è prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie è necessario realizzare vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
Quanto alle scale, esse costituiscono una delle principali criticità dei progetti di deroga, e in generale possano essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo tutti i provvedimenti di sicurezza che prevedano l’installazione di impianto di illuminazione di sicurezza esteso all’intero vano scala, atto a garantire un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux al piano di calpestio, l’installazione di un ulteriore corrimano conforme alle vigenti normative; l’installazione di idonea segnaletica di sicurezza, conforme al D.Lgs. 81/2008 e indicante il pericolo ed i comportamenti più idonei da adottarsi in caso di esodo in emergenza.

La circolare riporta poi alcune indicazioni sull’apertura delle aerazioni del vano scala: in considerazione dei particolari vincoli architettonico – urbanistici delle strutture alberghiere in edifici tutelati, spesso risulta estremamente difficoltoso, quando non impossibile, la realizzazione della prescritta apertura di aerazione di 1 mq in sommità al vano scala come previsto al p.to 19.6 del D.M. 9 aprile 1994.
Nell’ambito del procedimento di deroga e della relativa valutazione del rischio incendio complessivo dell’intera attività possano essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo derivante dalla mancata realizzazione dell’apertura innanzitutto misure atte a mantenere le vie di esodo libere dai prodotti della combustione in caso di incendio. Dette misure, qualora di tipo impiantistico, dovranno essere idonee a funzionare durante l’incendio ed essere asservite all’impianto di rilevazione incendi o essere azionabili manualmente da posizione remota e sempre presidiata dal personale addetto alla gestione dell’emergenza Se si sceglie un impianto di mantenimento delle vie di esodo in sovrappressione, nelle stesse, in corrispondenza delle porte, dovranno essere installati idonei ripetitori ottici e acustici di segnale di allarme per i rilevatori ubicati nei locali adiacenti.

Un ulteriore misura compensativa è la presenza di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo. Gli addetti devono aver conseguito l‘attestato di idoneità tecnica previsto dall’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di tipo B di cui all’allegato IX del decreto del ministro dell’interno 10 marzo 1998, integrato da un modulo di quattro ore i cui contenuti siano coerenti col documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Redazione InSic

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