Villaggi turistici, quando si applica la Regola tecnica

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Sul sito del ministero dell’Interno è stata pubblicata la Circolare n. 4756 del 09/04/2013 (che trovate in allegato e)che fornisce interpretativi su alcuni punti dell’elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all’allegato I al D.P.R. n. 151/2011 con riferimento alle Attività nn. 66, 72, 73.

Cominciamo la nostra analisi della Circolare, partendo dall’Attività n.66, in cui rientrano Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico – ricettive nell’aria aperta campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Il ministero dell’Interno chiarisce che i villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico – ricettive in aria aperta e, quindi, sono soggetti alla disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi se hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Qualora nel loro ambito fossero presenti singole unità immobiliari con oltre 25 posti letto, anche se la struttura non dovesse superare le 400 persone, si configurerebbe, unicamente per tali unità immobiliari, l’attività indicata al primo capo verso del punto n. 66 del D.P.R. n. 151/2011.

Redazione InSic

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