Controllo a distanza dei lavoratori: indicazioni dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

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Con Circolare n.5/2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuove indicazioni sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970, dopo quelle già diffuse con Circ. n. 4/2017 per i call center.
Le considerazioni, rivolte al personale ispettivo, riguardano le istanze di installazione e le condizioni del controllo a distanza, ma anche la considerazione dell’interesse alla tutela del patrimonio aziendale, l’uso di telecamere con nuova tecnologia digitale e l’utilizzo di sistemi di trattamento e raccolta di dati biometrici.

Controllo a distanza e condizioni

Sulla valutazione dei presupposti legittimanti il controllo a distanza dei lavoratori, l’Ispettorato scrive in Circolare 5/2018 che l’eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della “sicurezza del lavoro” o del “patrimonio aziendale”), di inquadrare direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, “l’angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”.
Non appare fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare ma le riprese effettuate devono necessariamente “essere coerenti e strettamente connesse” con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell’istanza, da verificare in sede di eventuale accertamento ispettivo. È invece scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie perché nel corso del breve periodo non sono assolutamente rappresentative del contesto lavorativo e dei mutamenti di merci e impianti produttivi .
L’attività di controllo, ricorda l’Ispettorato al personale ispettivo, è legittima se strettamente funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato, interesse che non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengano invocate le altre ragioni legittimanti il controllo stesso ma non dichiarate nell’istanza di autorizzazione.

Come valutare la tutela del patrimonio aziendale

L’Ispettorato sottolinea che la tutela del patrimonio aziendale è una delle ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori, ma è necessaria una attenta valutazione della nozione di “patrimonio aziendale”, che rischia di non trovare una adeguata delimitazione e, conseguentemente, non fungere da “idoneo filtro” alla ammissibilità delle richieste di autorizzazione.
A sgombrare dubbi, l’Ispettorato ricorda che sono autorizzati (ex nota n.299/2017) dispositivi collegati ad impianti di antifurto che tutelano il patrimonio aziendale in quanto tali dispositivi, entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentono alcuna forma di controllo incidentale degli stessi. Nel caso in cui invece, la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, la generica motivazione di “tutela del patrimonio” va verificata considerando la gradualità nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio. Ciò rende assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all’esito dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.

Uso di Telecamere con tecnologia digitale

Sulle Telecamere, si sottolinea la recente tecnologia digitale che utilizza una rete IP, cablata oppure wireless, che consente il trasporto dei dati video e audio digitali da un computer all’altro attraverso internet e permette di registrare, visualizzare e mantenere le informazioni video e audio in qualsiasi punto della rete opportunamente dimensionata. Possibile anche installare impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, collegati all’intranet aziendale o via internet a postazione remota.
Secondo l’Ispettorato, ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini “in tempo reale” che registrate. Tuttavia, l’accesso da postazione remota alle immagini “in tempo reale” deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati. L’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che “in loco”, deve essere necessariamente tracciato anche tramite la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.
Quanto invece al “perimetro” spaziale di applicazione della disciplina l’Ispettorato richiama gli orientamenti costituzionali che tendono a identificare come luoghi soggetti alla normativa in questione anche quelli esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci); da escludere quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa.

Sistemi del trattamento di Dati biometrici

Un’ultima considerazione riguarda l’utilizzo di Dati biometrici e di dispositivi e tecnologie per la loro raccolta e trattamento: sempre più diffusa, si spiega in Circolare 5 agli ispettori. A proposito il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014, in base al quale (punto 4.2) “l’adozione di sistemi biometrici basati sull’elaborazione dell’impronta digitale o della topografia della mano può essere consentita per limitare l’accesso ad aree e locali ritenuti “sensibili” in cui è necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza oppure per consentire l’utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati e specificamente addetti alle attività”.
Pertanto, il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, può essere considerato uno strumento indispensabile a “…rendere la prestazione lavorativa…” e pertanto si può “prescindere, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge”.

Riferimenti normativi:
Circolare n. 5 del 19 febbraio 2018
indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970
(data pubblicazione 19 febbraio 2018).

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Redazione InSic

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