La conservazione generale e indifferenziata dei dati biometrici e genetici di persone incorse in specifici reati, non dolosi fino al loro decesso, è contraria al diritto dell’Unione.
Lo afferma la Corte di Giustizia europea nella causa C-118/22 rispondendo alla Corte suprema bulgara in un caso che vedeva coinvolta una persona riabilitata da un reato minore, i cui dati erano trattenuti dalle autorità di polizia bulgare.
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Conservazione dei dati giudiziari in Bulgaria
In Bulgaria, una persona è stata iscritta nel registro di polizia nell’ambito di indagini preliminari relative al reato di falsa testimonianza. Condannata a una pena detentiva di un anno con sospensione condizionale e poi riabilitata, la persona ha chiesto in seguito di essere cancellata dal registro di polizia.
Secondo il diritto bulgaro, i dati che la riguardano sono conservati in tale registro e possono essere trattati dalle autorità, che vi hanno accesso senza alcun limite di tempo se non quello del decesso. La sua domanda è stata respinta in quanto una condanna penale definitiva, anche dopo la riabilitazione, non rientra tra i motivi di cancellazione dell’iscrizione nel registro di polizia. Investita di un ricorso, la Corte suprema amministrativa bulgara ha sottoposto alcune questioni alla Corte di giustizia.
Dati biometrici: limiti alla conservazione dei dati biometrici
Secondo la Corte di Giustizia, investita della questione, le autorità di polizia non possono conservare, senza altro limite temporale se non quello del decesso dell’interessato, dati biometrici e genetici riguardanti tutte le persone che abbiano subito una condanna penale definitiva per un reato doloso.
Nel caso di specie i dati conservati dalla polizia in Bulgaria erano le impronte digitali rilevate, una fotografia e un prelievo a fini di profilazione del DNA ed i reati commessi dall’interessato e le relative condanne.
Si tratta di una conservazione generale e indifferenziata, di solito giustificata da fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali.
Conservazione dei dati biometrici a fini giudiziari: quando è necessario
Secondo la CGE i dati conservati nel caso bulgaro possono essere indispensabili per verificare se l’interessato sia coinvolto in reati diversi, ma non tutte le persone di cui si conservano i dati hanno lo stesso grado di rischio di essere coinvolti in altri reati. E ciò non giustifica che vengano conservati i dati per un periodo indefinito.
Contano poi altri fattori (la gravità del reato, l’assenza di recidiva) che confermano o meno la necessità di una conservazione dei dati nel registro di polizia, fino al suo decesso, salvo ovviamente i casi di condanna per reati dolosi.
Infatti, secondo la Corte europea, le autorità nazionali sono tenute a imporre al titolare del trattamento l’obbligo di verificare periodicamente se tale conservazione sia ancora necessaria, e a riconoscere all’interessato il diritto alla cancellazione, se viene meno la necessità di una loro tenuta.
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