Questo a seguito delle risposte ad alcune FAQ da parte del garante della Privacy che, lo scorso 17 febbraio, si è pronunciato in tema di trattamento dei dati personali e vaccinazione anti Covid-19, con l’intento di fornire indicazioni utili ad enti, imprese ed amministrazioni, per l’applicazione corretta della disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale.
Le domande a cui ha risposto il Garante della Privacy
Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?
Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?
La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?
Le risposte del Garante della Privacy
In base al quadro normativo vigente il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o per il tramite del medico compente, i nominativi del personale vaccinato o copia delle certificazioni vaccinali.
Il datore di lavoro può acquisire i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente, in occasione delle visite previste dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08.
Il Garante ha chiarito inoltre che, in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid19 quale condizione per lo svolgimento di determinate mansioni, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del D.Lgs. n. 81/08). In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.
Il datore di lavoro dovrà limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del D.Lgs. 81/08).