Il diritto all’oblio è un concetto tornato prepotentemente alla ribalta in ambito internazionale e principalmente europeo con l’avvento della rete. In questo articolo vediamo in cosa consiste, quando e da chi può essere esercitato.
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Nell'articolo
In che cosa consiste il diritto all’oblio?
L’oblio è un diritto che va oltre la tutela della privacy e che, a oggi, non trova legittimazione nell’ordinamento nazionale ed europeo.
Frutto di elaborazioni dottrinarie, giurisprudenziali e principalmente delle Autorità Garanti europee è da intendersi quale diritto dell’individuo ad essere dimenticato; diritto che mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad una notizia già resa di dominio pubblico.
Diritto all’oblio e GDPR
Nel testo del Regolamento il diritto all’oblio è recepito dall’art. 17 dove viene sancito che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Quando una persona può invocare il diritto all’oblio?
L’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali se sussiste uno dei motivi seguenti:
- i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- l’interessato ritira il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati;
- l’interessato si oppone al trattamento dei dati personali e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- i dati sono stati trattati illecitamente;
- i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento;
- i dati sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione.
Chi ha diritto all’oblio?
Ogni persona deve avere il diritto di rettificare i dati personali che la riguardano e il “diritto alla cancellazione e all’oblio”, se la conservazione di tali dati non è conforme al Regolamento.
In particolare, l’interessato deve avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al Regolamento.
Tale diritto è particolarmente rilevante se l’interessato ha dato il consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare questo tipo di dati personali, in particolare da Internet.
Quando non si applica il diritto all’oblio GDPR?
Dovrebbe essere lecita l’ulteriore conservazione dei dati qualora sia necessaria:
- per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione,
- per adempiere un obbligo legale,
- per eseguire un compito di interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento,
- per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica,
- per finalità di archiviazione nel pubblico interesse,
- per finalità di ricerca scientifica e storica o finalità statistiche
- per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Di conseguenza dovrà essere sempre fatta dal titolare del trattamento una valutazione comparativa prima di riconoscere all’interessato il diritto all’oblio.
Diritto all’oblio e cronaca giornalistica
Il diritto all’oblio è un concetto tornato prepotentemente alla ribalta in ambito internazionale e principalmente europeo con l’avvento della rete e diverse sono le definizioni fornite dalla dottrina.
Secondo una di queste impostazioni, il diritto all’oblio è il diritto di un individuo ad essere dimenticato, o meglio, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca. Il suo presupposto è che l’interesse pubblico alla conoscenza di un fatto sia racchiuso in quello spazio temporale necessario ad informarne la collettività, e che con il trascorrere del tempo si affievolisca fino a scomparire. In pratica, con il trascorrere del tempo il fatto cessa di essere oggetto di cronaca per riacquisire l’originaria natura di fatto Privato.
Il diritto all’oblio è quindi la naturale conseguenza di una corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca.
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