Droni: normativa e regole privacy da tenere in considerazione

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Da gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove norme europee per l’utilizzo dei droni. In questo articolo vediamo quali le novità e le regole da tenere in considerazione per quello che riguarda l’impiego dei droni e la loro gestione sotto il profilo dell’utilizzo e della privacy.

a cura di Paolo Piccioli

Regolamentazione droni 2021

Il 1° gennaio 2021, è diventato pienamente applicabile il Regolamento (UE) 2018/1139 (c.d. “Regolamento Basico”), al quale si accompagnano:

emanati per garantire, nel loro imprescindibile complesso omogeneo e unitario, un elevato livello di sicurezza nell’impiego e nell’integrazione degli UAS (Unmanned Aircraft System) nello spazio aereo europeo destinato all’aviazione civile.

La definizione di un framework normativo omogeneo, coerente e condiviso a livello comunitario ha rappresentato da sempre una richiesta unanime di tutti gli stakeholder del settore e una garanzia di sviluppo tecnologico, economico e sociale.

Si tratta di una svolta importante per tutto il settore, destinata a fare chiarezza in un panorama legislativo fino ad allora frammentato in una miriade di disposizioni nazionale che non aiutavano a promuovere una crescita a tutto campo del mercato dei droni e tanto meno a disciplinarne le operazioni e gli ambiti di impiego.

Regolamento ENAC 2021

Detti regolamenti sono stati integralmente recepiti anche da ENAC, con la pubblicazione del Regolamento UAS-IT, Edizione 1 del 4 gennaio 2021. L’attenzione prioritaria sulle operazioni e sugli scenari di volo, e sui profili di rischio connessi all’impiego degli UAS costituisce un notevole passo avanti nel lungimirante progetto europeo di sviluppo della futura aviazione, civile e militare, consolidando i traguardi già raggiunti e aprendo la strada a sperimentazioni e visioni sempre più ambiziose.

Regolamentazione volo droni

L’impiego dei droni in ambito civile rappresenta una realtà consolidata e con prevedibili ulteriori spazi di crescita futuri. La condizione per uno sviluppo sostenibile del mercato dei droni e per la loro accettazione sociale è rappresentata da concrete e trasparenti garanzie che la gestione di questi speciali velivoli avvenga:

  • in condizioni di totale sicurezza (sotto il profilo security e safety);
  • nel pieno rispetto della riservatezza e della sfera privata degli individui che ne vengono sorvolati,
  • sotto il costante monitoraggio delle varie autorità competenti.

Impiego dei droni e gestione dei rischi

La “social sustainability” dei droni è strettamente connessa alla corretta percezione della loro utilità di impiego e alla gestione di tutti i rischi connessi al loro impiego. Il supporto di un’idonea normativa sulla protezione dell’intimità e dei dati personali degli individui contribuirà sicuramente all’accettazione di queste nuove tecnologie, viste spesso come occhi e orecchie indiscreti e invasivi capaci di violare la privacy. Qualunque sia il loro utilizzo (per lavoro, svago, finalità di sicurezza o interesse pubblico), infatti, i droni possono raccogliere un’enorme quantità di informazioni e immagini (anche di natura riservata o protetta), archiviarle e renderle disponibili per molteplici scopi, potenzialmente anche contra legem.

Droni e privacy

Nei regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano l’utilizzo degli UAS (Unmanned Aircraft System), la privacy viene affrontata in modo secco, rimandando direttamente:

  • al GDPR,
  • alle omologhe normative emanate dai singoli Stati dell’Unione Europea.

A queste ultime si riferiscono anche le informative di buona condotta rivolte a chi intende svolgere operazioni con i droni pur non essendo un esperto di privacy.

Tra queste, a mero titolo esemplificativo, ricordiamo:

Gestione della privacy nell’impiego dei droni

Ciò che potrebbe apparire un interesse sommario per la materia, in realtà esprime la ferma convinzione dei legislatori che la gestione della privacy nell’impiego dei droni non costituisca materia a sé ma debba, invece, soddisfare a pieno i principi e le disposizioni che tutelano nella loro interezza la protezione dei dati personali e la sfera privata degli individui.

La privacy è cosa seria, anche quando si parla di droni, la cui presenza può invadere la sfera personale altrui, generare la sensazione di essere spiati e indurre disagio nelle persone, fino a influenzarne i comportamenti (c.d. “effetto panopticon”).

L’utilizzo di un UAS presuppone conoscenze non soltanto in ambito aeronautico ma anche riguardanti la salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone (sicurezza e riservatezza in primis). Vediamo, dunque, come comportarsi.

Regole per droni: i principi tecnici, operativi e progettuali

Preliminarmente occorre rispettare i principi tecnico-operativo-progettuali di privacy by design & by default.

Principio di minimizzazione

E’ necessario accertarsi che i droni siano costruiti e configurati fin dall’origine in conformità con il principio di minimizzazione (ossia limitazione) della raccolta dei dati personali, particolari o sensibili.

Droni e art. 5 del GDPR

Parimenti, tutti gli altri principi generali sanciti dall’art. 5 del GDPR:

  • liceità,
  • correttezza,
  • trasparenza,
  • finalità, tempi di conservazione,
  • integrità
  • riservatezza

dovranno essere scrupolosamente osservati, per garantire la base giuridica su cui si fonda l’impiego degli UAS e la legittimità del trattamento dei dati raccolti.

Droni e art. 35 e 36 del GDPR

Secondariamente, considerate alcune peculiarità che possiedono la raccolta e il trattamento dei dati acquisiti tramite droni, costituisce una buona prassi (anche laddove non espressamente obbligatoria):

  • svolgere una valutazione d’impatto a norma dell’articolo 35 del GDPR o
  • attivare la consultazione preventiva del Garante di cui al successivo art. 36.

Ciò per:

  • tutelare l’onere di accountability in capo al titolare del trattamento (specie per ciò che concerne la necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità),
  • un’esaustiva e condivisa valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati (la cui salvaguardia è, a seconda della gravità o dei casi specifici, assicurata dal Garante o dall’Autorità giudiziaria).

Utilizzo dei droni e trasparenza delle operazioni di volo

A prescindere dal fatto che le operazioni con i droni debbano svolgersi nel massimo rispetto delle persone, è obbligo del pilota rendere trasparenti le operazioni di volo. Questo è possibile rendendo disponibile, ove consentito e nelle forme previste dalla legge, un’informativa che chiarisca le finalità di volo.

Inoltre è obbligo del pilota essere sempre visibile e facilmente individuabile da chiunque desideri chiedere informazioni o voglia opporsi alle riprese o negare il consenso al trattamento dei dati raccolti, specie se si prevede di diffondere le immagini acquisite.

La trasparenza nell’impiego dei droni è un’altra efficace garanzia a tutela del rispetto dei diritti degli individui.

Impiego dei droni e tutela della privacy: conclusioni

Per concludere, la tutela della privacy va attentamente valutata in ragione delle enormi potenzialità tecnologiche dei droni e degli interessi economici sottostanti. È facile ipotizzare che il crescente impiego dei droni in attività a forte impatto sociale renderanno sempre più vivace e centrale il tema della tutela della privacy delle persone. Buon senso e prudenza, in fondo, rimangono i migliori principi nell’impiego responsabile delle nuove tecnologie. Sarebbe sufficiente richiamarsi ad essi per risolvere molti dubbi e controversie.

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Redazione InSic

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