Privacy: il nuovo Regolamento sul Registro delle opposizioni

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 che reca disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del Registro delle Opposizioni, ovvero il Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. (22G00033) (GU Serie Generale n.74 del 29-03-2022) Il provvedimento entra in vigore il 13/04/2022.

La tutela degli utenti nel settore della telefonia

La tutela degli utenti nel settore della telefonia ha formato oggetto, negli anni più recenti, di diversi interventi normativi finalizzati a rafforzare la posizione dei consumatori o comunque a migliorare la posizione dei clienti a fronte di condotte commerciali aggressive poste in essere dalle società di telefonia o da operatori terzi.

La legge sul Registro delle Opposizioni

In tal senso è stata approvata la legge sul Registro delle opposizioni, la n. 5 del 2018, che regolamenta il trattamento delle numerazioni telefoniche per i fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Attraverso l’iscrizione al registro dei soggetti il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici ci si può opporre, a tutela della propria privacy, al c.d. telemarketing, cioè al ricevere chiamate promozionali o commerciali (principio dell’opt-out).

Registro delle Opposizioni: iscrizione

L’iscrizione al Registro è gratuita. Gli operatori di telemarketing che utilizzano per le proprie campagne i numeri presenti negli elenchi telefonici pubblici sono tenuti a registrarsi al sistema, in modo da comunicare preventivamente le liste dei numeri che intendono contattare, dalle quali il Gestore del Registro provvede a togliere le numerazioni dei cittadini iscritti al Registro; tali liste vengono comunicate entro 24 ore ed hanno una validità di 15 giorni.

Quanto costa l’iscrizione al Registro delle Opposizioni?

Con il DM 30 gennaio 2020 sono state definite le tariffe per l’accesso al registro da parte degli operatori ed è stato approvato il piano preventivo dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione del registro, per l’anno 2020.

Si ricorda che il MISE ha affidato ad un ente terzo, la Fondazione Ugo Bordoni, la realizzazione, la gestione e la manutenzione del Registro, con un apposito contratto di servizio.

Registro delle Opposizioni: che cos’è

Il Registro delle opposizioni è stato istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 ed è operante dal 2011, presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta dell’elenco in cui iscrivere, inizialmente, coerentemente a quanto previsto dall’articolo 130, comma 3-bis del Codice sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), esclusivamente le numerazioni telefoniche inserite nei pubblici elenchi, restando pertanto escluse inizialmente, tra l’altro, tutte le utenze mobili e quelle fisse non iscritte in tali elenchi.

L’iscrizione degli utenti al Registro: le norme

Con la legge n. 5 del 2018 sono state previste nuove norme per l’iscrizione degli utenti nel Registro delle opposizioni e per il suo funzionamento, nonché l’istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Tali norme intendevano rafforzare la tutela degli utenti dalle chiamate indesiderate a scopo di promozione commerciale che, alla luce della normativa in precedenza vigente, non si era dimostrata adeguata.

Con il successivo DPR 8 novembre 2018, n. 149, in vigore dal 3 febbraio 2019, sono state introdotte modifiche al DPR istitutivo del Registro delle opposizioni, estendendo anche alle comunicazioni commerciali inviate col mezzo postale quanto previsto dal regolamento.

Ciò in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la legge annuale sulla concorrenza, che ha rafforzato l’obbligo di trasparenza dei contratti stipulati con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche in generale, nonché la tutela dei consumatori rispetto a condotte aggressive effettuate da terzi avvalendosi dei servizi telefonici.

Il DPR 26/2022

Con il DPR 27 gennaio 2022, n. 26 pubblicato sulla G.U. n. 74 del 29/03/2022 viene integralmente sostituito l’originario provvedimento istitutivo del Registro delle opposizioni (DPR n. 178 del 2010 e successive modificazioni), in attuazione dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 5/2018, che ha rinviato ad un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (il termine era fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge), il compito di apportare le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni, prevedendosi anche l’abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della legge.

Con il DPR in commento pertanto, oltre a dare attuazione alle disposizioni della legge n. 5 del 2018, si intende meglio coordinare le diverse fonti in materia, che attualmente sono contenute, oltre che nel DPR istitutivo e nella stessa legge n. 5/2018, anche nella legge n. 124/2017 e nel D.Lgs n. 196/2003.

Tavolo tecnico interistituzionale

La Relazione illustrativa evidenzia in proposito che “alla luce del complesso lavoro di definizione del nuovo regolamento e del delicato bilanciamento dei diritti dei contraenti telefonici con quelli degli operatori di telemarketing, il Ministero dello Sviluppo Economico prima del drafting della norma ha istituito un tavolo tecnico inter-istituzionale a cui hanno partecipato, oltre al Ministero, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni (Fondazione Ugo Bordoni), l’ISTAT e le principali associazioni di categoria (tra cui Confindustria, ASSTEL, DMA, Assocontact,
ASSIRM).”.

Le modifiche del DPR n. 26/2022

Il DPR n. 26/2022 estende il Registro pubblico delle opposizioni a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili e definisce il funzionamento del registro riguardo all’utilizzo dei dati personali presenti negli elenchi.

Le principali modifiche rispetto al provvedimento precedente sono in sintesi le seguenti:

– si esplicita chi sono i “contraenti telefonici” che hanno diritto ad iscriversi al registro: le persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni (art. 2);

– si sancisce che l’iscrizione nel registro comporta automaticamente l’opposizione al trattamento dei dati delle numerazioni telefoniche, nonché degli indirizzi postali, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per ricerche di mercato o per comunicazioni commerciali (art. 7, co. 1), nonché preclude qualsiasi trattamento delle numerazioni telefoniche fisse e mobili, riportate o meno negli elenchi, e degli indirizzi postali per le stesse finalità, che siano effettuate tramite telefono o posta cartacea e comporta la revoca di tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo (art. 7, co. 6 e 7);

– il rinnovo dell’iscrizione al registro, che può essere chiesta in ogni momento, comporta la revoca anche dei consensi precedentemente manifestati (art. 7, co. 4);

– i canali di iscrizione per i contraenti telefonici, che attualmente sono il sito web, il telefono, l’email e la raccomandata, vengono semplificati, limitandoli alle sole modalità web (compilazione di modulo elettronico e posta elettronica) e telefonica mediante risponditore automatico, con possibilità di ottenere comunque un’assistenza non automatizzata in caso di difficoltà (art. 7, co. 1);

– alcune sanzioni previste dalla legge n. 5/2018, in contrasto con il Regolamento GDPR, già abrogate legislativamente dal D.Lgs n. 101/2018, vengono eliminate dal regolamento.

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Michele Iaselli

Avvocato, funzionario del Ministero della Difesa, docente a contratto di informatica giuridica all’Università di Cassino e collaboratore della cattedra di informatica giuridica alla LUISS ed alla Federico II.  Presidente dell’Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDIP). Relatore di numerosi convegni, ha pubblicato diverse monografie e contribuito ad opere collettanee in materia di privacy, informatica giuridica e diritto dell’informatica con le principali case editrici.
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Michele Iaselli

Avvocato, funzionario del Ministero della Difesa, docente a contratto di informatica giuridica all’Università di Cassino e collaboratore della cattedra di informatica giuridica alla LUISS ed alla Federico II.  Presidente dell’Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDIP). Relatore di numerosi convegni, ha pubblicato diverse monografie e contribuito ad opere collettanee in materia di privacy, informatica giuridica e diritto dell’informatica con le principali case editrici. Scopri tutte le pubblicazioni di Michele Iaselli edite da EPC Editore