Il 28 aprile scorso si è svolta, alla Camera dei Deputati, la discussione generale della proposta di legge A.C. 1074-A che, fra l’altro, modifica l’articolo 132 del codice Privacy, (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) relativamente all’acquisizione di dati personali per via telefonica e telematica in un’ottica di tutela della vita e dell’integrità fisica del soggetto interessato.
In cosa consiste questa proposta di legge e cosa si aggiunge all’art.132 del Codice Privacy?
Nell'articolo
Conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico: cosa prevede l’art.132 del Codice Privacy
La Proposta di Legge intende aggiungere il comma 3bis.1) all’articolo 132 del codice della privacy, un articolo molto importante che definisce le regole per la “Conservazione di dati di traffico telefonico”.
Al comma 1 l’articolo 132 consente la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione di reati: il fornitore può conservarli per 24 mesi e 12 mesi rispettivamente e previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato in caso di reati gravi (per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono) o con decreto motivato del giudice (vedi nel dettaglio il comma 3).
Al comma 1 bis l’articolo stabilisce che quei dati relativi alle “chiamate senza risposta”, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, possono essere conservati solo per trenta giorni.
Conservazione dei dati: cosa aggiunge la Proposta di Legge
La modifica apportata in Commissione al comma 3-bis.1 è volta a ridefinire il procedimento per l’acquisizione dati personali da parte dell’autorità giudiziaria in caso di reati gravi.
Il nuovo comma
- stabilisce che la richiesta al pubblico ministero, cui compete l’emanazione del decreto motivato che dispone l’acquisizione dei dati, deve pervenire dai responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
- introduce una procedura semplificata, nei casi in cui non sia possibile attendere il decreto del p.m. per ragioni di urgenza, che consente ai responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale della Polizia di Stato dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza di acquisire i dati previa autorizzazione del p.m., rilasciata anche oralmente o per via telematica, che deve essere comunque confermata con decreto motivato del p.m. entro le 48 ore successive;
- specifica che l’acquisizione dei dati debba essere data notizia al prefetto a cura dei citati responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale.
- Chiarisce che dati acquisiti in violazione del comma 3-bis.1) non possano essere utilizzati.
Art. 132 del Codice Privacy e protezione dati dal traffico telefonico
L’art. 132 del Codice Privacy, come abbiamo visto, disciplina la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico ed è una delle tante norme che compongono il ” Pacchetto Protezione Dati europeo ” in cui ricade:
- il Reg. 2016/679 UE (Reg. generale sulla protezione dei dati personali, cd. Regolamento GDPR)
- la Direttiva 2016/680/UE.
La modifica al Codice della privacy nazionale non è la prima: il d.lgs. 196/2003 è stato modificato più volte per conformarsi al Pacchetto Protezione Dati europeo attraverso il D.lgs. 101/2018 ed il d.lgs. 51/2018.
Quando si parla di “dati personali” oggetto di tutela sia della legislazione italiana che europea si fa riferimento a qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”). L’art.132 regola per l’appunto il traffico di informazioni personali acquisiti a livello telefonico e telematico e la loro conservazione da parte dei fornitori od operatori di servizi informatici o telematici.
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