Idrogeno

Elettrolizzatori: in Gazzetta la Regola tecnica antincendio – DM 7 luglio 2023

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Con DECRETO 7 luglio 2023 il MINISTERO DELL’INTERNO rilascia la Regola tecnica di prevenzione incendi per l’individuazione delle metodologie per l’analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio.

Il Decreto entra in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (avvenuta il 21 luglio 2023), quindi a partire dal 21 agosto 2023.

Decreto 7 luglio 2023: sicurezza antincendio degli impianti di produzione idrogeno

Le norme del decreto si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio, ai fini della prevenzione incendi, degli impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e dei relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso.

Previa valutazione del rischio, si può applicare anche ad attività di produzione e stoccaggio di idrogeno diverse da queste.

  1. Cos’è un elettrolizzatore

    Un elettrolizzatore (o cella elettrolitica) è un dispositivo elettrochimico che, alimentato da energia elettrica, consente, in presenza di un elettrolita e di una membrana, di rompere le molecole dell’acqua, separando l’idrogeno dall’ossigeno. Un circuito idraulico convoglia l’idrogeno verso un serbatoio, mentre l’ossigeno può essere anch’esso raccolto o disperso nell’ambiente.

  2. Come produrre idrogeno con elettrolisi?

    Per produrre idrogeno da elettrolisi dell’acqua serve un impianto di produzione (che comprende un certo numero di celle elettrolitiche, circuiti idraulici e serbatoi) ed energia elettrica. Con i rendimenti degli impianti attuali occorrono 55 chilowattora di energia elettrica per ottenere 1 chilogrammo di idrogeno. In futuro, migliorando i rendimenti, potrebbero bastare 45 chilowattora.

Regola tecnica impianti idrogeno: a cosa si applica

Il Dm 7 luglio regola gli impianti di produzione a idrogeno mediante elettrolisi sono sottoposti al DM 7 luglio 2023?

Si tratta (art.4) degli

  • impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi (cosiddetti elettrolizzatori)
  • i relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso:
    • di nuova realizzazione;
    • esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, in caso di modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.

Impianti a idrogeno esistenti: quale norma si applica?

In base alla RTV, l’adeguamento alla nuova regola tecnica non ricorre (art.4) per le attività che, alla data di entrata in vigore del DM 7 luglio 2023:

  • siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
  • siano in regola con gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Come realizzare impianti di idrogeno a prova di incendio?

In base alla regola tecnica (art.3) gli impianti di produzione di idrogeno, per garantire le esigenze di sicurezza antincendio devono essere realizzati in modo tale da.

  • minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione;
  • limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
  • limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all’impianto;
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Elettrolizzatori: quali sono i criteri delle attrezzature e dei sistemi dell’impianto?

La Regola tecnica all’articolo 5 riporta i requisiti costruttivi delle attrezzature a pressione e degli insiemi che costituiscono l’impianto, richiamando

  • il rispetto delle norme comunitarie e la protezione dalla sovrapressione
  • La riduzione al minimo della possibilità di rilasci accidentali di idrogeno
  • Il rispetto delle indicazioni riportate nel libretto d’installazione, uso e manutenzione, fornito dal costruttore o secondo le indicazioni contenute nella regola dell’arte o definite dal progettista.

Quali sono gli obblighi dell’installatore di impianti a idrogeno?

L’installatore (art.59 è tenuto a verificare che l’impianto sia idoneo per il tipo di utilizzo nonché per la tipologia di installazione prevista e che l’utente sia stato informato degli specifici obblighi e divieti finalizzati a garantire l’esercizio in sicurezza dell’impianto e dei relativi stoccaggi.

Impiego di prodotti per uso antincendio

L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito a specifiche condizioni (art.6): devono essere identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante, qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto e accettati dal responsabile dell’attività.

Si fa riferimento anche alla equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio (art.6.2) che deve essere valutata dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e, a decorrere dal 19 aprile 2020, da quelle previste dal regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

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D.M. 03/09/2021 (Decreto “Minicodice”) e D.M. 03/08/2015 aggiornato al D.M. 12/04/2019

Valido come corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP e Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 8 Crediti (CFP) CNI.

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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
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Antonio Mazzuca

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