Con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 29 aprile 2022 ( in GU Serie Generale n.150 del 29-06-2023) si determinano
- i livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza radiologiche e nucleari, come previsto dall’art. 172 comma 7 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il cd. DECRETO RADIAZIONI, che regola la materia.
- i criteri da adottare per le misure protettive da inserire nei piani di emergenza radiologica, previsti al Titolo XIV, Capo I, del D.Lgs. n.101/2020.
Ma che cosa si intende per livelli di emergenza radiologica e quali sono i criteri che fanno scattare le misure protettive dall’emergenza? Infine, nell’articolo vediamo come il DPCM regola la Strategia per l’ottimizzazione delle misure protettive contro un’emergenza radiologica, in base al Decreto Radiazioni Ionizzanti
Nell'articolo
Emergenze radiologiche, Decreto 29 aprile 2022: quando si applica?
Il nuovo DPCM 29 aprile 2022 si applica alle situazioni di esposizione di emergenza suscettibili di comportare, nell’arco di un anno, per l’individuo rappresentativo della popolazione interessata dall’emergenza, valori di dose efficace o di dose equivalente superiori ai limiti di dose per gli individui della popolazione, stabiliti ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Cosa si intende per valori di dose proiettata?
Si intendono (art.2 DPCM) i valori di dose proiettata (efficace, equivalente e assorbita per esposizione esterna) e di dose assorbita ricevuta a seguito di esposizione interna, in relazione ai quali si prende in considerazione l’adozione di specifiche misure protettive.
Cos’è la dose proiettata?
Per «dose proiettata», si intende la dose che si prevede possa essere ricevuta in un intervallo di tempo dall’inizio dell’esposizione a seguito dell’incidente, da tutte le vie di esposizione, quando non vengono adottate misure protettive (art. 2 DPCM)
Cosa si intende per dose residua?
Si intende per «dose residua» la dose che si prevede possa essere ricevuta, inclusiva della dose già eventualmente ricevuta a seguito dell’incidente al momento dell’inizio dell’attuazione delle misure protettive, dall’individuo rappresentativo da tutte le vie di esposizione, dopo che sono state completamente messe in atto le misure protettive, o dopo che è stata presa la decisione di non applicare alcuna misura protettiva.
Quali sono i Livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza radiologica?
In base all’art.3 del DPCM, i livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza sono espressi in termini di dosi efficaci residue per esposizione acuta o annua, e sono fissati
- nell’intervallo tra 20 e 100 mSv nell’ambito,
- e secondo le procedure e i sistemi di responsabilità, dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, del D.Lgs. n.101/2020,
- tenendo in debito conto i principi generali della radioprotezione per le situazioni di esposizione di emergenza di cui all’art. 173 del Decreto Radiazioni Ionizzanti.
Art. 173 DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 Principi generali della radioprotezione per le situazioni di esposizione di emergenza (direttiva 2013/59/((Euratom)), articoli 5, 7, 69 e 97; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 11-quinques e 115-bis). 1. Ai fini delle decisioni in merito alla attuazione delle misure protettive nelle situazioni di esposizione di emergenza, sono rispettati i seguenti principi generali: a) le decisioni che introducono o modificano una via di esposizione nelle situazioni di esposizione di emergenza, devono essere giustificate nel senso che devono apportare piu' benefici che danni; b) il tipo, l'ampiezza e la durata delle misure protettive sono ottimizzati allo scopo di mantenere l'entita' delle dosi individuali, la probabilita' dell'esposizione e il numero di individui esposti al minimo ragionevolmente possibile, tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze tecniche e di fattori economici e sociali; c) l'ottimizzazione della protezione riguarda in via prioritaria le esposizioni al di sopra dei livelli di riferimento stabiliti ai sensi dell'articolo 172, comma 7, e continua a essere messa in atto al di sotto di detto livello, anche tenuto conto delle valutazioni e delle registrazioni dell'efficacia delle misure protettive, adottate nel corso dell'emergenza; d) alle operazioni svolte per l'applicazione di misure protettive non si applicano i limiti di dose di cui all'articolo 146, commi 1, lettera a), 2, 6 e 7; e) i livelli di riferimento e i criteri in termini di dose, stabiliti ai sensi dell'articolo 172, comma 7, sono utilizzati ai fini della programmazione e dell'eventuale attuazione delle misure protettive; detti livelli non costituiscono limiti di dose. 2. La strategia di protezione definita nei piani di emergenza di cui al presente Titolo e' finalizzata a conseguire l'obiettivo primario di evitare reazioni tissutali che comportino gravi effetti deterministici in qualsiasi individuo della popolazione effettivamente interessata dall'emergenza e ridurre il rischio di effetti stocastici, tenendo conto dei principi generali di cui al comma 1 e dei livelli di riferimento di cui all'articolo 172, comma 7. 3. Le misure protettive previste nei piani di emergenza sono individuate, in relazione ai livelli di riferimento di cui all'articolo 172, comma 7, con riguardo: a) alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare l'emissione e la dispersione di radionuclidi all'esterno dell'installazione, nonche' l'esposizione esterna dovuta ai radionuclidi medesimi; b) all'ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze radioattive agli individui; c) agli individui interessati dall'emergenza radiologica, ai fini della riduzione della loro esposizione e dell'adozione di eventuali provvedimenti sanitari nei loro confronti. 4. In caso di emergenza radiologica o nucleare, l'organizzazione delle opportune misure protettive deve tener conto delle caratteristiche reali dell'emergenza ed essere in linea con la strategia di protezione ottimizzata che e' parte integrante del piano di emergenza.
Livelli di riferimento per Esposizioni in emergenza radiologica
Il DPCM, richiamando quanto previsto all’art. 173 comma 1, punti b) e c) prevede che
- può essere considerato nell’ambito dei piani di emergenza (regolati al Titolo XIV del D.Lgs. n.101/2020), un livello di riferimento al di sotto di 20 mSv in una situazione di esposizione di emergenza in cui può essere fornita una protezione adeguata senza causare danni sproporzionati dovuti alle contromisure protettive attuate o costi eccessivi.
I valori più elevati dell’intervallo tra 20 e 100 mSv vengono adottati nelle circostanze previste come estreme, in cui le misure protettive per ridurre l’esposizione potrebbero comportare conseguenze molto gravi sulle persone oppure non si ritenga possibile pianificare di mantenere le esposizioni al di sotto di un livello di riferimento
Quali sono i criteri per l’adozione delle misure protettive dalle emergenze radiologiche?
Il DPCM 29 aprile 2023 regola i «criteri generici per l’adozione di misure protettive» all’articolo 4 richiedendo che siano i Piani di emergenza previsti al Titolo XIV del DECRETO RADIAZIONI a indicare i criteri generici predefiniti al superamento dei quali si prevede l’attuazione di particolari misure protettive.
I criteri sono fissati dalla strategia di protezione ottimizzata (art.173 comma 4 del D.Lgs.n.101/2020), parte integrante dei Piani di emergenza e tiene conto dei valori riportati nella tabella A allegata al DPCM 29 aprile 2023.
Possono essere ulteriormente ottimizzati in relazione alle circostanze in cui si sviluppano o si prevede possano evolvere la situazione di esposizione di emergenza e le sue caratteristiche.
Tali criteri generici si riferiscono all’individuo rappresentativo e sono espressi in termini di valori di dose proiettata in relazione ai quali si prende in considerazione l’adozione delle misure protettive del riparo al chiuso, dell’evacuazione o della dislocazione della popolazione residente e della somministrazione di iodio stabile.
Strategie di ottimizzazione per l’applicazione delle misure protettive
Sulle Strategie di ottimizzazione per l’applicazione delle misure protettive l’articolo 5 del DPCM prevede che le misure protettive (art. 4, comma 3) siano pianificate ed eventualmente attuate nel corso di un’emergenza, in modo coordinato e ottimizzato, valutando anche l’impatto delle loro interazioni e interferenze reciproche sulle dosi residue per l’individuo rappresentativo della popolazione interessata all’emergenza.
Ottimizzazione della protezione da emergenze radiologiche
Specifica poi ulteriormente che nella pianificazione delle situazioni di esposizione di emergenza, ovvero nel corso di una emergenza, l’ottimizzazione della protezione riguarda in via prioritaria le esposizioni al di sopra del livello di riferimento e continua a essere messa in atto anche al di sotto di detto livello, tenuto conto delle valutazioni e delle registrazioni dell’efficacia delle misure protettive adottate nel corso dell’emergenza.
Comunque, il DPCM specifica che l’adozione di eventuali misure protettive, deve tenere adeguato conto delle circostanze del caso concreto, quali il numero e le caratteristiche delle persone interessate e le condizioni atmosferiche.
La sua ottimizzazione ha lo scopo di mantenere le esposizioni al minimo ragionevolmente ottenibile, valutando se il danno associato all’attuazione delle misure protettive stesse non sia sproporzionato rispetto ai benefici previsti. Ciò in relazione, tra l’altro, alle caratteristiche specifiche dell’emergenza, del sito e dell’individuo rappresentativo. Per la verifica dell’adeguatezza della strategia complessiva di protezione, le dosi residue sono comparate ai livelli di riferimento.
Quando attuare misure protettive urgenti in caso di emergenza radiologica?
Il DPCM 29 aprile 2022, richiamando l’art. 173, comma 2, del D.Lgs. n.101/2020 ritiene che sia sempre giustificata l’adozione di misure protettive urgenti nel caso in cui le dosi proiettate, relative all’individuo rappresentativo che siano suscettibili di produrre, in mancanza di misure protettive, reazioni tissutali che comportano seri effetti deterministici.
In questi casi i criteri generici in termini di dose assorbita per esposizione esterna acuta proiettata in un intervallo di tempo inferiore a dieci ore sono riportati nella tabella B allegata al DPCM.
La tabella C, invece reca i criteri generici in termini di dose assorbita a seguito di esposizione interna acuta dell’individuo rappresentativo.
Tutte le tabelle sono presenti in allegato al DPCM.
Quando procedere alla somministrazione di iodio stabile
Il DPCM (art.5 comma 7) regola anche la somministrazione di iodio stabile indicata come di beneficio apprezzabile nei soggetti di età non superiore a 40 anni, con priorità a bambini, adolescenti e donne in stato di gravidanza o allattamento. Nel caso di esposizione alle radiazioni prolungata (oltre ventiquattro ore) o ripetuta, potrebbero essere indicate più somministrazioni, che sono ad ogni modo sconsigliate nei neonati, nelle donne in stato di gravidanza o allattamento e nei soggetti di età maggiore di 60 anni.
Esperto in radiazioni ionizzanti – chi è, cosa fa e la normativa
Sulla figura dell’esperto in radioprotezione suggeriamo i seguenti approfondimenti:
- Esperti di Radioprotezione: ruolo, compiti, responsabilità
- Esperto in Radioprotezione: il Decreto 9 agosto 2022 “Aggiornamento professionale” (e le sue modifiche)
PER APPROFONDIRE – Radon e radiazioni ionizzanti: libri e corsi di formazione
InSic suggerisce dal catalogo di libri di salute e sicurezza di EPC Editore:
Il rischio RADON negli ambienti di vita e di lavoro
Guida pratica alla misurazione e agli interventi di prevenzione e riduzione alla luce del nuovo D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101
Confessore Lucio, Ferraro Pietro
Libro
Edizione: settembre 2020
Pagine: 192
Formato: 150×210 mm
All’interno dei corsi di Salute e Sicurezza dell’istituto informa segnaliamo:
CORSO DI FORMAZIONE – La gestione del rischio da radiazioni ionizzanti
Il ruolo dell’Esperto di Radioprotezione e del RSPP dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. 203/2022
Valido come aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti e Coordinatori progettazione ed esecuzione lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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