I benefici fiscali per i cantieri edili nel DL UCRAINA e nella Legge di Bilancio 2022

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All’interno del DL UCRAINA, il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, spicca un riferimento alla sicurezza sul lavoro nei cantieri edili rientranti nell’allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico di Sicurezza).

  • Il nuovo art. 23 bis, introdotto in sede referente al Senato, subordina il riconoscimento di alcuni benefici per i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro e avviati successivamente al 27 maggio 2022, alla condizione dell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro del settore edile o altri contratti collettivi per lavori diversi da quelli edili di cui al D.Lgs. 81/2008
  • Una previsione simile fu introdotta dal DL Sostegni-ter nella Legge di Bilancio 2022 (art. 43-bis), per assicurare una formazione adeguata (e livelli adeguati) di salute e sicurezza.

Facciamo il punto sui benefici previsti per i cantieri edili dal DL Ucraina e dalla Legge di Bilancio 2022: quali sono come ottenerli e la normativa di riferimento.

Cantieri edili: benefici fiscali per le imprese che applicano i contratti collettivi

La condizionalità di benefici fiscali per le aziende del comparto edile che indichino l’esecuzione di contratti a datori di lavoro di imprese (terze) che applichino i contratti collettivi, spiega il Senato, è dovuto al sensibile aumento sia dei lavori avviati sia del numero delle imprese operanti.

L’applicazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale rappresenterebbe una condizione efficace per elevare i livelli di sicurezza sul lavoro nel settore edile. Tali contratti, infatti, assicurerebbero ai lavoratori un robusto apparato di tutele in materia di salute e sicurezza:

  • più elevate tutele di prevenzione con l’istituzione del libretto sanitario del lavoratore;
  • formazione in materia di salute e sicurezza rafforzata sia come numero di ore sia come cadenza periodica;
  • più ampi compiti collaborativi nella progettazione e monitoraggio del sistema di prevenzione del rischio;
  • un maggior numero di ore di formazione per i lavoratori.

Cantieri edili: come ottenere i benefici del DL UCRAINA (DL 21/22)

Per ottenere i benefici le imprese nell’atto di affidamento dei lavori dovranno indicare l’esecuzione di questi ultimi da parte di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale  

In base all’articolo, tale condizione è rispettata anche qualora i datori applichino, per lavori diversi da quelli edili (di cui all’allegato X del TUS), altri contratti collettivi, non rientranti nella sopra riportata definizione.

Cantieri edili: quali benefici ottenere?

Le misure di beneficio previsti per le imprese che indichino l’esecuzione dei lavori edili da parte di datori di lavoro che applichino i contratti collettivi sono:

  • il cosiddetto superbonus del 110 per cento, costituito da una detrazione dall’imposta sui redditi, pari alla suddetta misura percentuale ed applicata con riferimento ad alcune tipologie di spese (documentate e a carico del medesimo contribuente);
  • il credito di imposta cosiddetto per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Tuttavia, tale misura (di cui all’articolo 120 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ) , riporta il Senato, non è più operante;
  • uno “sconto” sulla misura del corrispettivo che il committente deve corrispondere al soggetto che abbia eseguito i lavori (al quale viene riconosciuto, come compensazione, un credito d’imposta) o la cessione di un credito d’imposta dal committente dei lavori a soggetti terzi.

Spiega il Senato che questi due benefici sono previsti per determinati lavori, in alternativa tra di essi, come possibile alternativa alla detrazione dall’imposta sui redditi, spettante al committente per i medesimi lavori, mentre il beneficio della detrazione non viene assoggettato alla condizione del comma 43-ter della Legge finanziaria (formazione adeguata in salute e sicurezza e aumento dei livelli di sicurezza).

  • la detrazione dall’imposta sui redditi per
  • gli interventi intesi al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche;
  • l’acquisto, in connessione con interventi di ristrutturazione edile, di mobili e di alcuni elettrodomestici;
  • interventi di “sistemazione a verde” o di realizzazione di “coperture a verde” o di giardini pensili;
  • per interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, intesi al recupero o restauro della facciata esterna di alcuni edifici.

Cantieri edili: come ottenere i benefici della Legge di Bilancio 2022

Già con il DL Sostegni -ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25) fu introdotto nella Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) un nuovo comma 43-bis che analogamente prevedeva benefici per le imprese edili svolgenti attività nei cantieri – al fine “di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Benefici per i cantieri: le condizioni della Legge di Bilancio 2022

Il comma 43-ter della Legge di Bilancio 2022, per l’ottenimento dei benefici, richiede però che:

  • il contratto collettivo di lavoro applicato, sia riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori in oggetto;
  • i professionisti, o i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF verifichino che il contratto collettivo di lavoro applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e sia riportato nelle fatture per il rilascio del visto di conformità dei dati delle dichiarazioni
  • l’Agenzia delle entrate possa avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle casse edili.
  • Le amministrazioni e gli enti pubblici provvedano alle attività di verifica previste dal comma 43-ter con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per approfondire leggi il nostro articolo:

Sicurezza nei cantieri: come organizzarla?

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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it